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Ordinanza 113/1991 ECLI:IT:COST:1991:113 Generato dall'IA

Ordinanza 113/1991 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 113/1991
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Ministero della Difesa per l'annullamento del decreto ministeriale n.

Regesto Legislator

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Ordinanza 113/1991 · Corte costituzionale: Ministero della Difesa per l'annullamento del decreto ministeriale n.

Parole chiave

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degradazione militare licenziamento del pubblico dipendente posizioni amministrative del funzionario procedura disciplinare militare congedo per servizio militare licenziamento amministrativo
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 60, primo

comma, n. 7, lett. b), e 61 della legge 31 luglio 1954, n. 599

("Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e

dell'Areonautica"), promosso con ordinanza emessa il 5 luglio 1989

dal Tribunale Amministrativo regionale per la Campania sul ricorso

proposto da Fochetti Franco contro il Ministero della difesa,

iscritta al n. 665 del registro ordinanze 1990, e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale,

dell'anno 1990;

Visto l'atto di costituzione di Fochetti Franco;

Udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 1991 il Giudice

relatore Renato Granata;

Ritenuto che con ordinanza del 5 luglio 1989 il Tribunale

Amministrativo Regionale per la Campania, nel corso del procedimento

promosso da Fochetti Franco, brigadiere dei Carabinieri, contro il

Ministero della Difesa per l'annullamento del decreto ministeriale n.

102 del 9 agosto 1988 in base al quale era stato dichiarato incorso

nella perdita del grado per condanna penale con l'interdizione dai

pubblici uffici e conseguentemente cessato dal servizio permanente

effettivo, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 35 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli art. 60,

primo comma, n. 7, lett. b), e 61 della legge 31 luglio 1954 n. 599

(Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e

dell'Areonautica), nella parte in cui prevedono la perdita del grado

di diritto, senza il previo inizio e svolgimento del procedimento

disciplinare, nonché la perdita del posto di lavoro anche in

presenza di sospensione condizionale della pena;

che il giudice a quo - nel richiamare la sentenza n. 971 del

1988 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità,

tra l'altro, dell'art. 85, lett. a), d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3

(Statuto degli impiegati civili dello Stato) nella parte in cui non

prevede, in luogo del provvedimento di destituzione di diritto,

l'apertura e lo svolgimento del procedimento disciplinare - ritiene

che le stesse esigenze di indispensabile gradualità sanzionatoria si

pongano anche nell'ipotesi analoga prevista dagli artt. 60, primo

comma, n. 7, lett. b), e 61 della citata legge n. 599 del 1954;

Considerato che nel sistema delineato da tale ultima legge gli

artt. 60 e 61 riguardano l'ipotesi della perdita del grado, mentre la

cessazione dal servizio permanente effettivo è prevista, come

conseguenza della perdita del grado, dall'art. 26, primo comma, lett.

g);

che sono denunziati formalmente soltanto gli artt. 60 e 61 e non

anche l'art. 26, primo comma, lett. g), ma che tuttavia il sospetto

di incostituzionalità sollevato dal giudice a quo si riferisce

univocamente anche a quest'ultimo, in quanto l'ordinanza di

rimessione mette in discussione la legittimità costituzionale pure

dell'automatica perdita del posto di lavoro;

che con riferimento tanto alla pena accessoria dell'interdizione

dai pubblici uffici, cui consegue la perdita del grado, quanto alla

destituzione, con possibile estensione alla cessazione dal servizio

permanente effettivo per equivalenza di effetti, dettano nuove

disposizioni rispettivamente l'art. 4 e l'art. 9, in relazione

all'art. 10, della sopravvenuta legge n. 19 del 1990;

che di conseguenza gli atti vanno restituiti al giudice

remittente affinché riesamini la situazione alla luce della nuova

legge, rivalutando la rilevanza della questione proposta;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dispone la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo

regionale per la Campania.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 marzo 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI