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Ordinanza 108/1991 ECLI:IT:COST:1991:108 Generato dall'IA

Ordinanza 108/1991 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 108/1991
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Pretore di Firenze nei procedimenti penali a carico di Mazzoni Loris,

Regesto Legislator

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art. 671 c.p, art. 3 della Costituzione, art. 25 della Costituzione; Ordinanza 108/1991 · Corte costituzionale: Pretore di Firenze nei procedimenti penali a carico di Mazzoni Loris,

Parole chiave

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procedimento in corso procedure connesse allegazioni di persecuzione contraddittorie disposizioni varie e di carattere procedurale infrazioni uniche e continuate vizio di procedura

Disposizioni normative citate

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art. 671 c.p
esecuzione della pena in forza dell'art. 671 c.p.p.
art. 3 della Costituzione
che, quanto al riferimento all'art. 3 della Costituzione, una
art. 25 della Costituzione
che, quanto al riferimento all'art. 25 della Costituzione -
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 259, comma

secondo, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di

attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura

penale), promossi con ordinanze emesse il 16 e 20 luglio 1990 dal

Pretore di Firenze nei procedimenti penali a carico di Mazzoni Loris,

iscritte ai nn. 673 e 674 del registro ordinanze 1990 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale

dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 1991 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che prima del dibattimento cui Loris Mazzoni, imputato di

due contravvenzioni, era stato citato secondo il vecchio rito, il

Pretore di Firenze, provvedendo su un'istanza di riunione del

giudizio ad altro, cui l'imputato era stato citato davanti allo

stesso giudice secondo il nuovo codice di procedura penale per

rispondere dell'inottemperanza all'ordine dell'autorità

amministrativa di porre fine all'attività illecita oggetto del primo

processo, con ordinanza emessa il 16 luglio 1990 (R.O. n. 673 del

1990), ha sollevato, su eccezione della difesa dell'imputato,

questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3

e 25, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 259, secondo

comma, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del

codice di procedura penale (testo approvato con il decreto

legislativo 28 luglio 1989, n. 271) in quanto esclude l'operatività

della connessione, e la possibilità di riunione, tra i procedimenti

che proseguono con l'osservanza del codice abrogato e quelli per i

quali si applica il codice di procedura penale del 1988;

che in punto di rilevanza il giudice a quo osserva come la norma

transitoria, non consentendo la riunione, esclude, sul piano del

diritto sostanziale, l'applicazione della continuazione, risolvendosi

"in una limitazione del diritto dell'imputato di più reati per i

quali pendono diversi procedimenti nello stesso stato e grado e

davanti allo stesso giudice, a chiederne la riunione, laddove ciò è

espressamente previsto dal nuovo c.p.p. agli artt. 17 e 12";

che, quanto alla non manifesta infondatezza, l'autorità

remittente, argomentando sulla base degli artt. 2, terzo comma, del

codice penale, e 25, secondo comma, della Costituzione, premesso che

la regola della retroattività della legge favorevole al reo non solo

non contrasta con il principio di irretroattività ma, insieme con

esso, rappresenta una particolare espressione del favor libertatis,

da cui entrambi discendono, lamenta che la norma denunciata, non

accogliendo il principio generale del trattamento più favorevole al

reo, realizza una disparità di trattamento fra imputati

ingiustificata ed irragionevole, collegata ad una circostanza - la

mancata contestazione di tutti i reati o sotto il vigore del vecchio

codice o sotto quello del nuovo rito - del tutto occasionale ed

indipendente dalla volontà dell'imputato;

che con successiva ordinanza (R.O. n. 674 del 1990) emessa il 20

luglio 1990, la medesima autorità, davanti alla quale il medesimo

imputato Loris Mazzoni era stato tratto a giudizio, ma secondo il

nuovo rito nell'ambito del secondo processo cui si è accennato, ha

sollevato la stessa questione, sulla base di argomentazioni di

identico tenore testuale, osservando però in particolare che

l'applicabilità dell'istituto della continuazione in sede di

esecuzione della pena in forza dell'art. 671 c.p.p. non ha incidenza

sulla rilevanza, in quanto la trattazione congiunta dei procedimenti

è comunque più favorevole per l'imputato;

che nel giudizio non ha spiegato intervento il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Considerato che le due ordinanze sollevano la medesima questione,

sicché i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi con

un'unica pronuncia;

che, quanto al riferimento all'art. 3 della Costituzione, una

volta prevista - con la normativa di cui agli artt. 241 e 242 c.p.p.,

normativa che qui non è impugnata (e ciò a prescindere da ogni

dubbio sulla fondatezza di una sua eventuale impugnazione: cfr.

ordinanza n. 180 del 1990, in motivazione) - la possibilità della

coesistenza, anche per fatti analoghi, di processi regolati da riti

profondamente diversi (quello, introdotto dal nuovo codice,

improntato al principio di accusatorietà e caratterizzato da

semplicità e speditezza, e quello previgente), non può ritenersi

irragionevole, in relazione alla detta diversità, il divieto della

riunione fra i procedimenti stessi;

che, quanto al riferimento all'art. 25 della Costituzione -

anche a prescindere da ogni riserva sull'operatività dei principi

concernenti l'efficacia nel tempo delle norme penali sfavorevoli o

favorevoli quando si tratti di effetti svantaggiosi o vantaggiosi che

discendono da norme processuali e non già da norme sostanziali

dettate in relazione al mutato atteggiamento della coscienza sociale

relativamente al fatto tipico che ne è oggetto (sent. n. 277 del

1990) - l'applicazione della continuazione è in ogni caso possibile,

nonostante il cennato divieto di riunione, anche fra reati oggetto di

processi regolati rispettivamente dai due riti: in fase di

cognizione, nell'ipotesi che uno dei processi sia stato definito con

sentenza passata in giudicato, ad opera del giudice del processo

ancora in corso, secondo un principio (richiamato dalla sentenza di

questa Corte n. 115 del 1987), alla cui vigenza non è di ostacolo la

diversità dei riti; in sede di esecuzione di più provvedimenti

irrevocabili di condanna, secondo quanto espressamente disposto

dall'art. 671 c.p.p., richiamato, in riferimento all'esecuzione di

provvedimenti resi in processi regolati rispettivamente dai due riti,

dall'art. 260 delle norme transitorie;

che pertanto la questione è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle

questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3

e 25, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 259, secondo

comma, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del

codice di procedura penale (testo approvato con decreto legislativo

28 luglio 1989, n. 271), sollevate dal Pretore di Firenze con le

ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 marzo 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI