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Ordinanza 107/1991 ECLI:IT:COST:1991:107 Generato dall'IA

Ordinanza 107/1991 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 107/1991
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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dal Pretore di Messina - Sezione distaccata di Francavilla di Sicilia

Regesto Legislator

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art. 444 c.p; Ordinanza 107/1991 · Corte costituzionale: dal Pretore di Messina - Sezione distaccata di Francavilla di Sicilia

Parole chiave

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pericolo di collusione con testimoni situazione di stallo permesso di promuovere un procedimento penale cooperazione giudiziaria in materia penale partecipazione al reato pene condizionali

Disposizioni normative citate

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art. 444 c.p
comma della Costituzione, dell'art. 444 c.p.p., in quanto subordina
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 444 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l'11 giugno 1990

dal Pretore di Messina - Sezione distaccata di Francavilla di Sicilia

nel procedimento penale a carico di Puglisi Carmelo ed altro,

iscritta al n. 667 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale,

dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 1991 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Vice pretore onorario di Francavilla di Sicilia,

con ordinanza emessa l'11 giugno 1990 nel procedimento penale a

carico di Puglisi Carmelo e altro, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, per violazione dell'art. 101, secondo

comma della Costituzione, dell'art. 444 c.p.p., in quanto subordina

la determinazione della pena alla volontà delle parti anziché a

quella della legge penale incriminatrice; con la conseguenza che lo

stesso art. 444 c.p.p. "teoricamente" consentirebbe "la copertura di

eventuali responsabili di un qualsiasi reato simulatamente ascritto

all'imputato nell'ipotesi in cui all'accertamento dei fatti può

pervenirsi solo al termine dell'istruzione dibattimentale";

Considerato che la Corte ha già dichiarato non fondata la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 444 c.p.p.,

sollevata in riferimento all'art. 101, secondo comma, della

Costituzione, con la sentenza 26 giugno 1990, n. 313; mentre la

ulteriore doglianza è posta senza indicazione di parametri

costituzionali di confronto e attiene palesemente a circostanze di

fatto del tutto ininfluenti nel giudizio di legittimità

costituzionale;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte Costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 444, c.p.p., sollevata, in riferimento

all'art. 101, secondo comma, Cost., dal Vice pretore onorario di

Francavilla di Sicilia con l'ordinanza indicata in epigrafe perché

già dichiarata non fondata con la sentenza 26 giugno 1990, n. 313.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1991.

Il Presidente e redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 marzo 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI