Italian Constitutional Court dismisses pension rights claim for adult university students with income.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Constitutional Court declared the constitutional question regarding pension rights for adult university students inadmissible. The lower court raised the issue arguing a violation of equity and rationality, while the government contended the request lacked direct constitutional basis. The Court ruled that the lower judge failed to explicitly cite the violated constitutional articles and could not derive them indirectly from the cited precedent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 20, comma 3 e 7, n. 3 della legge 2 febbraio 1973, n. 12; Art. 134 Cost.; The Constitutional Court requires explicit citation of violated constitutional norms, rejecting indirect derivation from prior case law to establish unconstitutionality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, terzo e
settimo comma, numero 3, della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e
compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e
rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento
pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti
di commercio), promosso con ordinanza emessa l'8 giugno 1990 dal Pretore di Lecce nel procedimento civile vertente tra Liaci Paola ed
altro ed E.N.A.S.A.R.C.O., iscritta al n. 626 del registro ordinanze
1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40,
prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di costituzione di Liaci Paola ed altro, nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 12 febbraio 1991 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Uditi l'avvocato Salvatore Cabibbo per Liaci Paola ed altro e
l'Avvocato dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del
Consiglio dei ministri;
1. - Nel corso di un giudizio in cui i ricorrenti avevano
richiesto la pensione di riversibilità (sino al compimento del 26°
anno d'età) deducendo di essere studenti universitari, già a carico
del dante causa e titolari di redditi insufficienti al sostentamento,
il Pretore di Lecce, con ordinanza emessa l'8 giugno 1990, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 20,
terzo e settimo comma, numero 3, della legge 2 febbraio 1973, n. 12,
nella parte in cui non prevede il diritto alla pensione di
riversibilità a favore dei figli maggiorenni infraventiseienni
titolari - a qualsiasi titolo - di un reddito proprio allorché siano
studenti universitari, "per violazione dei fondamentali criteri di
equità e di razionalità".
Il giudice a quo richiama la sentenza n. 145 del 1987, con la
quale questa Corte ha dichiarato l'illegittimità della normativa
(concernente lo stesso regime previdenziale) che negava analogo
diritto ai medesimi superstiti allorché fossero inabili al lavoro.
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, preliminarmente eccependo
l'inammissibilità della questione per omessa indicazione delle norme
costituzionali delle quali si assume la violazione e richiedendo, nel
merito, declaratoria d'infondatezza.
3. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte si sono costituite le
parti private auspicando la declaratoria d'illegittimità della
censurata normativa.
1. - Il Pretore di Lecce dubita della legittimità costituzionale
dell'art. 20, terzo e settimo comma, numero 3, della legge 2 febbraio
1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per
gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del
trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei
rappresentanti di commercio), nella parte in cui non riconosce il
diritto alla pensione di riversibilità ai figli maggiorenni che,
minori dei ventisei anni, siano studenti universitari e titolari di
un reddito proprio.
2. - La questione è inammissibile.
Il giudice a quo non ha ottemperato al disposto di cui all'art.
23, lettera b), della legge 11 marzo 1953, n. 87, non risultando
neppure ricavabili indirettamente le norme costituzionali che si
assumono violate.
Il richiamo alla sentenza di questa Corte n. 145 del 1987 appare
finalizzato a richiedere "un'estensione dell'efficacia" di detta
pronuncia piuttosto che ad instaurare, ex art. 3 della Costituzione,
un confronto - del resto improponibile - tra i ricorrenti nel
giudizio a quo e la categoria dei superstiti maggiorenni inabili al
lavoro. Questi ultimi, del resto, ben difficilmente potrebbero
fungere da tertium comparationis, atteso che, a base della citata
sentenza, era stata posta la peculiare situazione di soggetti che,
bisognosi "di assistenza e di cura", trovavano ragione della vivenza
a carico dei genitori in condizioni fisiche che impediscono "di
provvedere alle proprie necessità di vita e di mantenimento".
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 20, terzo e settimo comma, numero 3, della
legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di
assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e
riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore
degli agenti e dei rappresentanti di commercio), sollevata dal Pretore di Lecce con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'11 marzo 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI