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Sentenza 106/1991 ECLI:IT:COST:1991:106 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses pension rights claim for adult university students with income.

Numero d'incarto Sentenza 106/1991
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Constitutional Court declared the constitutional question regarding pension rights for adult university students inadmissible. The lower court raised the issue arguing a violation of equity and rationality, while the government contended the request lacked direct constitutional basis. The Court ruled that the lower judge failed to explicitly cite the violated constitutional articles and could not derive them indirectly from the cited precedent.

Regesto Legislator

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Art. 20, comma 3 e 7, n. 3 della legge 2 febbraio 1973, n. 12; Art. 134 Cost.; The Constitutional Court requires explicit citation of violated constitutional norms, rejecting indirect derivation from prior case law to establish unconstitutionality.

Parole chiave

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constitutional question inadmissibility explicit constitutional citation pension rights for students indirect derivation of norms equity and rationality violation diritto alla rendita rendita straordinaria senza limite di reddito rendita per superstiti

Disposizioni normative citate

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Art. 20, comma 3 e 7, n. 3 della legge 2 febbraio 1973, n. 12
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, terzo e
Art. 134 Cost.
Art. 3 della Costituzione
pronuncia piuttosto che ad instaurare, ex art. 3 della Costituzione,
Art. 23, lettera b), della legge 11 marzo 1953, n. 87
art. 3 della Costituzione
pronuncia piuttosto che ad instaurare, ex art. 3 della Costituzione,

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 145 del 1987
Il giudice a quo richiama la sentenza n. 145 del 1987, con la
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, terzo e

settimo comma, numero 3, della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e

compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e

rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento

pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti

di commercio), promosso con ordinanza emessa l'8 giugno 1990 dal Pretore di Lecce nel procedimento civile vertente tra Liaci Paola ed

altro ed E.N.A.S.A.R.C.O., iscritta al n. 626 del registro ordinanze

1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40,

prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di costituzione di Liaci Paola ed altro, nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 12 febbraio 1991 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Uditi l'avvocato Salvatore Cabibbo per Liaci Paola ed altro e

l'Avvocato dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del

Consiglio dei ministri;

1. - Nel corso di un giudizio in cui i ricorrenti avevano

richiesto la pensione di riversibilità (sino al compimento del 26°

anno d'età) deducendo di essere studenti universitari, già a carico

del dante causa e titolari di redditi insufficienti al sostentamento,

il Pretore di Lecce, con ordinanza emessa l'8 giugno 1990, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 20,

terzo e settimo comma, numero 3, della legge 2 febbraio 1973, n. 12,

nella parte in cui non prevede il diritto alla pensione di

riversibilità a favore dei figli maggiorenni infraventiseienni

titolari - a qualsiasi titolo - di un reddito proprio allorché siano

studenti universitari, "per violazione dei fondamentali criteri di

equità e di razionalità".

Il giudice a quo richiama la sentenza n. 145 del 1987, con la

quale questa Corte ha dichiarato l'illegittimità della normativa

(concernente lo stesso regime previdenziale) che negava analogo

diritto ai medesimi superstiti allorché fossero inabili al lavoro.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, preliminarmente eccependo

l'inammissibilità della questione per omessa indicazione delle norme

costituzionali delle quali si assume la violazione e richiedendo, nel

merito, declaratoria d'infondatezza.

3. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte si sono costituite le

parti private auspicando la declaratoria d'illegittimità della

censurata normativa.

1. - Il Pretore di Lecce dubita della legittimità costituzionale

dell'art. 20, terzo e settimo comma, numero 3, della legge 2 febbraio

1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per

gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del

trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei

rappresentanti di commercio), nella parte in cui non riconosce il

diritto alla pensione di riversibilità ai figli maggiorenni che,

minori dei ventisei anni, siano studenti universitari e titolari di

un reddito proprio.

2. - La questione è inammissibile.

Il giudice a quo non ha ottemperato al disposto di cui all'art.

23, lettera b), della legge 11 marzo 1953, n. 87, non risultando

neppure ricavabili indirettamente le norme costituzionali che si

assumono violate.

Il richiamo alla sentenza di questa Corte n. 145 del 1987 appare

finalizzato a richiedere "un'estensione dell'efficacia" di detta

pronuncia piuttosto che ad instaurare, ex art. 3 della Costituzione,

un confronto - del resto improponibile - tra i ricorrenti nel

giudizio a quo e la categoria dei superstiti maggiorenni inabili al

lavoro. Questi ultimi, del resto, ben difficilmente potrebbero

fungere da tertium comparationis, atteso che, a base della citata

sentenza, era stata posta la peculiare situazione di soggetti che,

bisognosi "di assistenza e di cura", trovavano ragione della vivenza

a carico dei genitori in condizioni fisiche che impediscono "di

provvedere alle proprie necessità di vita e di mantenimento".

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 20, terzo e settimo comma, numero 3, della

legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di

assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e

riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore

degli agenti e dei rappresentanti di commercio), sollevata dal Pretore di Lecce con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 marzo 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI