Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 10/1991 ECLI:IT:COST:1991:10 Generato dall'IA

Ordinanza 10/1991 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 10/1991
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

ministero nella vigenza del precedente codice di procedura penale, ha

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 243 c.p, art. 3 della Costituzione, art. 97 della Costituzione, art. 112 della Costituzione; Ordinanza 10/1991 · Corte costituzionale: ministero nella vigenza del precedente codice di procedura penale, ha

Parole chiave

Generato dall'IA
perizia medica superata perito permanente "Validità provvisoria" disposizioni transitorie status giuridico anteriore ammissione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 243 c.p
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 243 c.p.v.
art. 3 della Costituzione
violazione dell'art. 3 della Costituzione, un'ingiustificata
art. 97 della Costituzione
entro tale data, ponendosi altresì in contrasto con l'art. 97 della
art. 112 della Costituzione
che la norma impugnata violerebbe anche l'art. 112 della
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 243 c.p.v. del

decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Revoca delle sentenze di

proscioglimento), promosso con ordinanza emessa il 3 luglio 1990 dal

Tribunale di Lecce nel procedimento penale a carico di Puce Sergio,

iscritta al n. 542 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale,

dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello.

Ritenuto che, nel corso di un processo penale, il Tribunale di

Lecce, dovendo decidere in ordine alla richiesta di acquisizione al

fascicolo per il dibattimento di una perizia disposta dal pubblico

ministero nella vigenza del precedente codice di procedura penale, ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3, 97 e 112 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 243, comma 2, del

testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del

codice di procedura penale (testo approvato con il decreto

legislativo 28 luglio 1989, n. 271), nella parte in cui, riferendosi

"agli atti istruttori", per equipararli "ad ogni effetto" a quelli

delle indagini preliminari, adopera l'espressione "già compiuti" in

luogo dell'espressione "già disposti";

che, ad avviso del giudice a quo, in base all'interpretazione

della norma impugnata la perizia, disposta prima dell'entrata in

vigore del nuovo codice ma terminata e depositata successivamente,

risulterebbe inutilizzabile "in conseguenza di un dato meramente

estrinseco e casuale costituito non dallo scorrere del tempo... e dal

conseguente succedersi di normative diverse, ma dalla perfezione

dell'atto prima o dopo un certo termine";

che, pertanto, la disposizione censurata, rendendo

inutilizzabili gli atti istruttori disposti ma non ancora compiuti

alla data di entrata in vigore del nuovo codice, opererebbe, in

violazione dell'art. 3 della Costituzione, un'ingiustificata

disparità di trattamento rispetto agli atti disposti e compiuti

entro tale data, ponendosi altresì in contrasto con l'art. 97 della

Costituzione, in quanto la funzionalità dell'amministrazione della

giustizia verrebbe impedita non a garanzia dei diritti della difesa,

ma per circostanze meramente casuali;

che la norma impugnata violerebbe anche l'art. 112 della

Costituzione, in quanto, inducendo il P.M., al fine di rendere

utilizzabili i propri atti, a non disporre perizia in prossimità

della data di entrata in vigore del nuovo codice, ma ad attendere il

decorso di tale termine per compiere l'atto istruttorio,

determinerebbe una sospensione "di fatto" dell'obbligatorietà

dell'azione penale;

che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello

Stato, sostenendo che il comma in questione, contrariamente a quanto

ritiene il giudice a quo, non distinguerebbe affatto, sul piano della

utilizzabilità processuale, gli atti "disposti" da quelli "compiuti"

sotto la vigenza del codice abrogato, stabilendo, invece, un generale

principio di equipollenza tra gli atti di polizia giudiziaria e gli

atti istruttori alla omologa attività compiuta nel corso delle

indagini preliminari;

che, pertanto, in relazione all'utilizzabilità della perizia,

le conseguenze sarebbero state identiche anche nell'ipotesi in cui

l'atto istruttorio fosse stato non solo disposto, ma si fosse

integralmente esaurito prima della data di entrata in vigore del

nuovo codice di rito;

che l'interveniente ha quindi concluso chiedendo che la

questione venga dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza e,

in subordine, non fondata nel merito, non potendosi comunque esigere

dal legislatore un regime transitorio che realizzi una commistione di

discipline processuali fra loro così profondamente diverse, quali

sono quelle che caratterizzano il vecchio ed il nuovo codice;

Considerato che, da quanto risulta, la fase processuale in cui la

questione è stata sollevata cade sotto il regime dell'attuale codice

di procedura penale e che la norma impugnata assume rilevanza nel

giudizio a quo perché richiamata dal terzo comma, ultima parte,

dell'art. 258 delle disposizioni transitorie, di cui deve farsi

diretta applicazione in detto giudizio;

che, ciò premesso, deve essere disattesa l'eccezione di

inammissibilità per irrilevanza - formulata dall' Avvocatura dello

Stato nell'assunto che la norma impugnata non porrebbe una differenza

tra atti "disposti" ed atti "compiuti" perché il giudice a quo muove

proprio dall'opposta interpretazione ritenuta con sufficiente e

persuasiva motivazione come l'unica possibile - secondo cui la norma

impugnata discrimina gli atti semplicemente disposti, escludendone

qualsivoglia utilizzabilità per i processi da compiersi sotto il

nuovo regime;

che, appunto sul presupposto di tale interpretazione, la

questione sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione è

manifestamente infondata, in quanto la scelta del legislatore di

attribuire rilevanza, nel passaggio dal vecchio al nuovo rito, solo

agli atti istruttori già compiutamente formatisi sotto il regime

precedente non può dirsi irragionevole;

che, difatti, fra i possibili criteri da adottare per la

disciplina dei rapporti di diritto transitorio, rientra anche quello

di attribuire rilievo ai soli fatti già completamente verificatisi,

escludendo le fattispecie ancora in via di formazione;

che, quanto alla possibilità del prodursi degli inconvenienti

indicati nell'ordinanza di rimessione - da quello secondo cui la

conservazione degli effetti relativamente ai soli atti già compiuti

verrebbe così fatta discendere da circostanze meramente casuali, a

quello secondo cui l'organo giudiziario potrebbe essere indotto a non

disporre nuovi atti istruttori in prossimità del sopravvenire del

nuovo rito - va osservato che trattasi di evenienze di mero fatto che

non possono comunque mettere in discussione la ragionevolezza della

scelta di fondo adottata dal legislatore nel senso di tener conto

solo delle situazioni processuali già perfezionatesi al momento

dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale;

che queste ultime considerazioni denotano la manifesta

infondatezza della questione, anche in riferimento agli artt. 97 e

112 della Costituzione;

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti

la Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 243, comma secondo, del testo delle norme di

attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura

penale (testo approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.

271), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 112 della

Costituzione, dal Tribunale di Lecce, con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 1991.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 gennaio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI