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Ordinanza 90/1990 ECLI:IT:COST:1990:90 Generato dall'IA

Ordinanza 90/1990 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 90/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma primo,

Regesto Legislator

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art. 76 della Costituzione; Ordinanza 90/1990 · Corte costituzionale: 7, comma primo,

Parole chiave

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contenzioso tributario aliquota d'imposta lite in materia di tariffa tassa di compensazione ripresa dell'imposta sul valore aggiunto tempestività tributaria

Disposizioni normative citate

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art. 76 della Costituzione
contenuto nell'art. 76 della Costituzione;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma primo,

del d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627 (Norme integrative e correttive del

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina

dell'i.v.a., in attuazione della delega prevista dall'art. 7 della

legge 10 maggio 1976, n. 249, riguardante l'obbligo di emissione del

documento di accompagnamento dei beni viaggianti), e dell'art. 10, n.

11, della legge delega 9 ottobre 1971, n. 825, promosso con ordinanza

emessa il 13 febbraio 1989 dalla Commissione tributaria di primo

grado di Caltanissetta sul ricorso proposto da Scritani Michele

contro l'Ufficio I.V.A. di Caltanissetta, iscritta al n. 473 del

registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che la Commissione tributaria di I grado di

Caltanissetta, con ordinanza del 13 febbraio 1989, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma,

del d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, nella parte in cui, discostandosi

dai criteri informatori della legge-delega del 9 ottobre 1971, n.

825, e in particolare al principio di commisurazione enunciato nel n.

11 dell'art. 10 della medesima, appare in contrasto con il principio

contenuto nell'art. 76 della Costituzione;

Considerato che questa Corte, con ordinanza n. 50 del 1988, ha

dichiarato manifestamente inammissibile identica questione;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle

norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte Costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, del d.P.R. 6

ottobre 1978, n. 627 (Norme integrative e correttive del d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina

dell'i.v.a., in attuazione della delega prevista dall'art. 7 della

legge 10 maggio 1976, n. 249, riguardante l'obbligo di emissione del

documento di accompagnamento dei beni viaggianti), promossa dalla

Commissione tributaria di I grado di Caltanissetta, con ordinanza

emessa il 13 febbraio 1989, in relazione all'art. 10 n. 11 della

legge 9 ottobre 1971, n. 825, e in riferimento all'art. 76 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI