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Ordinanza 9/1990 ECLI:IT:COST:1990:9 Generato dall'IA

Ordinanza 9/1990 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 9/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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comma, del decreto-legge 26 luglio 1989, n. 260 (Disposizioni urgenti

Regesto Legislator

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Ordinanza 9/1990 · Corte costituzionale: 260 (Disposizioni urgenti

Parole chiave

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impieghi nella pubblica amministrazione statuto dei funzionari stato richiesto competenza del pubblico ministero pubblico concorso per impiego divieto di esercizio della professione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo

comma, del decreto-legge 26 luglio 1989, n. 260 (Disposizioni urgenti

in materia di pubblico impiego), promosso con ricorso della Regione

Friuli-Venezia Giulia, notificato il 10 agosto 1989, depositato in

cancelleria il 17 successivo ed iscritto al n. 67 del registro

ricorsi 1989;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1989 il Giudice

relatore Cheli;

Ritenuto che la Regione Friuli-Venezia Giulia, con ricorso

notificato il 10 agosto 1989 e depositato il 17 agosto 1989, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3,

secondocomma, del decreto-legge 26 luglio 1989, n. 260 (Disposizioni

urgenti in materia di pubblico impiego) in riferimento agli artt. 4

n. 1 e 58 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto

speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia);

che si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, per chiedere la reiezione del ricorso;

Considerato che il decreto-legge 26 luglio 1989, n. 260 non è

stato convertito entro il termine di sessanta giorni dalla sua

pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 225, serie generale, del 26 settembre 1989;

che, pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa

Corte (v., da ultimo, ordinanza n. 555 del 1989), la questione di

legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e gli artt. 25 e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, del

decreto-legge 26 luglio 1989, n. 260 (Disposizioni urgenti in materia

di pubblico impiego), sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe,

dalla Regione Friuli-Venezia Giulia in riferimento agli artt. 4 e 58

della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale

della Regione Friuli-Venezia Giulia).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 gennaio 1990

Il direttore della cancelleria: MINELLI