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Ordinanza 89/1990 ECLI:IT:COST:1990:89 Generato dall'IA

Ordinanza 89/1990 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 89/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

Regesto Legislator

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Ordinanza 89/1990 · Corte costituzionale: 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

Parole chiave

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eccezione di incostituzionalità esclusione dalla procedura di appalto esenzione dal divieto divieto di accedere a un dato territorio impedimento di un atto dell'autorità restrizioni per oggetto
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt.77, 53 e 57

della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),

promosso con ordinanza emessa il 5 maggio 1989 dal Pretore di Alba

nel procedimento penale a carico di Boschiazzo Giuseppe iscritta al

n. 420 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno

1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella Camera di Consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che, con ordinanza 5 maggio 1989, il Pretore di Alba ha

sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 162 e

162- bis del codice penale nonché dell'art. 77 della legge n. 689

del 1981 (Modifiche al sistema penale): e ciò in un procedimento

penale per il delitto di cui all'art. 498 del codice penale, nel

quale l'imputato aveva chiesto di essere ammesso all'oblazione o

almeno a sanzione sostitutiva;

che, però, poi nel dispositivo il Pretore non faceva più

menzione degli artt. 162 e 162- bis del codice penale, e limitava la

questione all'art. 77 della legge indicata, tuttavia estendendola

anche agli artt. 53 e 57;

Considerato che, sul piano della rilevanza, trattandosi nella

specie di delitto punito con la sola pena della multa, la questione

non poteva comunque riguardare l'art. 162- bis del codice penale;

che, d'altra parte, il Pretore non ha indicato, nemmeno nel

dispositivo, i parametri costituzionali cui intende riferire le

sollevate questioni;

che, peraltro, la Corte, con ordinanza 12 novembre 1987, ha già

dichiarato la manifesta infondatezza della questione concernente

l'art. 162- bis del codice penale, con motivazioni relative alla

discrezionalità del legislatore, razionalmente esercitata in

relazione al maggior disvalore tradizionalmente assegnato ai delitti

rispetto alle contravvenzioni;

che un tale precedente sarebbe, comunque, perfettamente

applicabile anche all'art. 162 del codice penale;

che, quanto poi alla questione concernente la possibilità di

concedere sanzione sostitutiva alla pena pecuniaria, la Corte, in

ordine agli stessi motivi indicati dal Pretore, si è più volte

ampiamente pronunziata in senso nettamente negativo con le sentenze

n.148 del 1984, n. 292 del 1985, n. 350 del 1985 e con le ordinanze

numeri 106 e 267 del 1986;

che conseguentemente, così come è stato deciso nelle sentenze

e nelle ordinanze ora citate, la questione concernente le sanzioni

sostitutive alla pena pecuniaria - la sola formalmente sollevata nel

dispositivo - dev'essere dichiarata manifestamente inammissibile;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte Costituzionale;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 77, 53 e 57 della legge n.

689 del 1981 (Modifiche al sistema penale), sollevata dal Pretore di

Alba, senza riferimento a parametro costituzionale, con ordinanza 5

maggio 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI