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Sentenza 86/1990 ECLI:IT:COST:1990:86 Generato dall'IA

Sentenza 86/1990 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 86/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme per

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Sentenza 86/1990 · Corte costituzionale: 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme per

Parole chiave

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suddivisione della previdenza professionale prestazione d'assicurazione sociale compensazione della rendita d'invalidità primato delle prestazioni restituzione delle indennità di disoccupazione compenso per prestazioni

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
servizio, in quanto violerebbe l'art. 3 della Costituzione per la
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge

8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il

personale degli enti locali), e dell'art. 4 della legge 29 maggio

1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme per

la materia pensionistica), promosso con ordinanza emessa il 15 maggio

1989 dal Pretore di Trani nel procedimento civile vertente tra

Lombardi Nicola ed altri e l'I.N.A.D.E.L., iscritta al n. 463 del

registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di costituzione di Lombardi Nicola ed altri, nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 17 gennaio 1990 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Uditi l'avvocato Aldo Loiodice per Lombardi Nicola ed altri e

l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio

dei ministri;

1. - In un giudizio civile promosso da Lombardi Nicola ed altri

per ottenere dall'I.N.A.D.E.L. la restituzione (con decorrenza 1°

giugno 1982) della ritenuta previdenziale a loro carico, l'adito

Pretore di Trani, con ordinanza del 15 maggio 1989, ritenutane la

rilevanza e la non manifesta infondatezza in riferimento all'art. 3

della Costituzione, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale degli artt. 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, e 4

della legge 29 maggio 1982, n. 297 "nella parte in cui impongono al

personale degli enti locali un contributo (anche) ai fini

dell'indennità premio di servizio".

Invero - secondo il giudice a quo - "stante l'eguale funzione"

assolta dall'indennità premio di servizio spettante ai dipendenti

degli enti locali e dal trattamento di fine rapporto, tipico del

lavoro subordinato, non sarebbe conforme al principio di uguaglianza

che i lavoratori assistiti dall'I.N.A.D.E.L. debbano concorrere alla

formazione del fondo destinato a finanziare il pagamento della loro

buonuscita, mentre, ex art. 2120 del codice civile, l'omologo esborso

incomba interamente al privato datore di lavoro.

2. - Nel giudizio innanzi alla Corte, si sono costituite le parti

private, che hanno concluso per la declaratoria di illegittimità

delle disposizioni denunciate.

È, altresì, intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha,

viceversa, contestato la fondatezza dell'impugnativa.

All'uopo ha escluso che sussista la dedotta disparità tra

dipendenti locali aventi diritto all'indennità premio di servizio e

lavoratori privati aventi diritto all'indennità di anzianità,

stante l'impossibilità di raffronto tra le due predette indennità:

delle quali la seconda "è costituita da quote di retribuzione

accantonate dal datore di lavoro e indicizzate secondo le

disposizioni di cui alla legge n. 297 del 1982, quella spettante ai

dipendenti dello Stato ed agli iscritti I.N.A.D.E.L. ha natura

previdenziale, e viene attribuita sulla base dell'ultimo stipendio

percepito dagli interessati all'atto della cessazione del servizio,

il che è certamente un vantaggio di notevole consistenza a fronte

della modestia delle trattenute previdenziali operate sulla

retribuzione".

3. - Nell'imminenza dell'udienza, ha depositato una memoria la

difesa delle parti private, sollecitando la declaratoria di

illegittimità costituzionale delle norme impugnate.

Ha, in particolare, sottolineato che, al cospetto della crescente

progressiva equiparazione del trattamento giuridico-economico e dei

mezzi di tutela giurisdizionale assicurati ai rapporti di impiego

pubblico e privato, non è dato riscontrare ragionevoli profili di

diversificazione della ricostruzione giuridica dell'istituto

dell'indennità premio di servizio e del trattamento di fine

rapporto: si tratta in entrambi i casi di retribuzione differita, in

relazione alla quale non si giustifica la previsione concernente la

contestata contribuzione imposta al dipendente di ente locale,

neanche in nome di valutazioni politiche attinenti alla necessità di

contenimento della spesa pubblica.

1. - Il Pretore di Trani dubita della legittimità costituzionale

del combinato disposto degli artt. 11 della legge 8 marzo 1968, n.

152, e 4 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nella parte in cui

impone al personale degli enti locali il versamento di una

contribuzione finalizzata all'erogazione dell'indennità premio di

servizio, in quanto violerebbe l'art. 3 della Costituzione per la

disparità di trattamento che produce in danno di tale categoria di

lavoratori rispetto a quelli del settore privato, ai quali il

trattamento di fine rapporto viene erogato senza preventivo

versamento di contributi da parte dei medesimi ed a totale carico del

datore di lavoro.

2. - La questione non è fondata.

La Corte (sentenza n. 73 del 1985; n. 208 del 1986; n. 763 del

1988) ha ritenuto che la indennità premio di servizio ha natura

previdenziale ed assistenziale e che, proprio per tale natura, è

correlata a contribuzioni versate dai dipendenti e dalle stesse

amministrazioni pubbliche. Essa è erogata, alla fine del rapporto di

impiego ed allo scopo di superare le difficoltà che insorgono nel

momento in cui viene meno il trattamento retributivo, dall'apposito

ente (I.N.A.D.E.L.) che riscuote e gestisce i contributi che danno

vita ad un fondo di previdenza ad integrazione della pensione.

Ha, inoltre, affermato (sentenza n. 763 del 1988) la sostanziale

equivalenza, nella struttura normativa e nelle finalità essenziali,

alla indennità di buonuscita erogata agli impiegati statali

dall'E.N.P.A.S., anch'essa fondata su contributi versati dai

beneficiari e dall'amministrazione statale. E, quello che più

rileva, ha ritenuto (sentenza n. 68 del 1980) che, ai fini della

rispondenza di singole norme al principio di uguaglianza, non sono

comparabili i sistemi riguardanti, nel loro complesso, il rapporto di

lavoro pubblico e quello privato, ed, in particolare, le norme

attinenti ai trattamenti pensionistici e di fine rapporto dei

dipendenti pubblici e dei lavoratori privati, nonché quelle dei

regimi riguardanti le varie categorie dei dipendenti pubblici. Tanto

più se, come nel caso, la doglianza di disparità è limitata alla

constatazione delle sole differenze, trascurandosi la valutazione

globale dei sistemi normativi ai quali i diversi trattamenti

ineriscono.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

del combinato disposto degli artt. 11 della legge 8 marzo 1968, n.

152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti

locali) e 4 della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del

trattamento di fine rapporto e norme per la materia pensionistica),

in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore

di Trani con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI