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Ordinanza 83/1990 ECLI:IT:COST:1990:83 Generato dall'IA

Ordinanza 83/1990 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 83/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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secondo, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti

Regesto Legislator

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art. 3 Cost, art. 3 della Costituzione; Ordinanza 83/1990 · Corte costituzionale: 9 (Elevazione dei trattamenti

Parole chiave

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cumulo delle pensioni priorità dell'integrazione sulla rendita suddivisione della previdenza professionale divieto di cumulo delle prestazioni compensazione della rendita d'invalidità divieto di accettare decorazioni da uno Stato estero

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
438/1989) ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di
art. 3 della Costituzione
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dai Pretori di Bolzano e
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma

secondo, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti

minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di

previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), promossi

con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 23 marzo 1989 dal Pretore di Bolzano nel

procedimento civile vertente tra Albrecht Ida e l'I.N.P.S., iscritta

al n. 438 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno

1989;

2) ordinanza emessa l'11 luglio 1989 dal Pretore di Alessandria

nel procedimento civile vertente tra Grattarola Iolanda e l'I.N.P.S.,

iscritta al n. 509 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale,

dell'anno 1989;

3) ordinanza emessa l'11 luglio 1989 dal Pretore di Alessandria

nel procedimento civile vertente tra Orsi Giovanni e l'I.N.P.S.,

iscritta al n. 510 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale,

dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice

relatore Cheli;

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile vertente tra

Albrecht Ida e l'I.N.P.S., avente ad oggetto l'integrazione al minimo

della pensione di reversibilità a carico della Gestione speciale

coltivatori diretti fruita dalla ricorrente, titolare al contempo di

pensione diretta a carico della Gestione speciale artigiani, il

Pretore di Bolzano, con ordinanza emessa il 23 marzo 1989 (R.O. n.

438/1989) ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di

legittimità costituzionale dell'art.1, secondo comma, della legge 9

gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui esclude la detta integrazione,

qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo

garantito;

che nel corso di due procedimenti civili promossi da Grattarola

Iolanda e Orsi Giovanni - titolari di pensione diretta a carico

dell'A.G.O. -, al fine di ottenere l'integrazione al minimo della

pensione di reversibilità loro erogata dalla Gestione speciale

coltivatori diretti il Pretore di Alessandria, con due ordinanze

dell'11 luglio 1989 (R.O. n. 509 e 510/1989), ha sollevato in

riferimento allo stesso parametro questione di legittimità

costituzionale della medesima norma, nella parte in cui esclude la

detta integrazione, qualora per effetto del cumulo sia superato il

trattamento minimo garantito;

Considerato che i giudizi, avendo ad oggetto questioni analoghe,

possono essere riuniti;

che le questioni sollevate appaiono manifestamente

inammissibili, in quanto la norma censurata, con riguardo ai profili

in esame, è già stata oggetto di declaratoria di

incostituzionalità, rispettivamente da parte delle sentenze n. 488

del 1989 e n. 373 del 1989 (ribadita, quest'ultima, dalle ordinanze

n. 442 e 482 del 1989);

Visti gli artt. 26, secondo comma della legge 11 marzo 1953 n. 87

e 9, secondo comma delle norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma,

della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi

di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei

coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri) sollevate, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dai Pretori di Bolzano e

di Alessandria con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI