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Ordinanza 81/1990 ECLI:IT:COST:1990:81 Generato dall'IA

Ordinanza 81/1990 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 81/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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costituzionale dell'art. 133 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, nella

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Ordinanza 81/1990 · Corte costituzionale: costituzionale dell'art. 133 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, nella

Parole chiave

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collocabilità ridotta posizioni amministrative del funzionario rispetto della dignità delle funzioni necessità d'istruzione scolastica speciale concorso amministrativo esame delle candidature
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 133 del d.P.R.

31 maggio 1974, n. 417 (Norme sullo stato giuridico del personale

docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare,

secondaria ed artistica dello Stato), promosso con ordinanza emessa

il 21 ottobre 1987 dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

sul ricorso

proposto da Monaco Panfilo contro il Ministero della Pubblica

Istruzione, iscritta al n. 471 del registro ordinanze 1989 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima

serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con

ordinanza 21 ottobre 1987, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 133 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, nella

parte in cui richiede un biennio continuativo d'incarico nella

qualifica di preside, al fine di poter partecipare al concorso

riservato per titoli, integrato da un colloquio, da esso previsto al

fine della nomina a preside delle scuole d'istruzione secondaria, dei

licei artistici e degl'istituti d'arte;

che il giudice a quo ha dedotto il contrasto di tale

disposizione con gli artt. 3 e 97 della Costituzione;

Considerato che la questione è identica a quella già decisa, nel

senso della non fondatezza, con la sentenza n. 412 del 1988;

che non sono stati addotti motivi nuovi che possano indurre ad

una diversa decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 133 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 (Norme

sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo

della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello

Stato), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della

Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI