Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 8/1990 ECLI:IT:COST:1990:8 Generato dall'IA

Ordinanza 8/1990 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 8/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 43, della legge

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 97 Cost; Ordinanza 8/1990 · Corte costituzionale: 43, della legge

Parole chiave

Generato dall'IA
riconoscimento dei titoli professionali posizioni amministrative del funzionario sussidio per la frequentazione di corsi quadro delle qualifiche diploma di master educazione, insegnamento e formazione professionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 97 Cost
accompagnerebbe la violazione dell'art. 97 Cost., per la preferenza
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 43, della legge

20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina del reclutamento

del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed

artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee

ad evitare la formazione del precariato e sistemazione del personale

precario esistente), promosso con ordinanza emessa il 2 febbraio 1989

dal T.A.R. del Lazio sul ricorso proposto da D'Antona Cresi ed altri

contro il Ministero della pubblica istruzione ed altri, iscritta al

n. 425 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno

1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1989 il giudice

relatore Cheli;

Ritenuto che, nel giudizio promosso da Cresi D'Antona ed altri

docenti di educazione fisica contro il Ministero della pubblica

istruzione ed il Provveditorato agli studi di Palermo per ottenere

l'annullamento dei provvedimenti di rigetto delle loro istanze di

riassunzione in servizio, il Tribunale amministrativo regionale per

il Lazio, Sezione III, con ordinanza emessa il 2 febbraio 1987 (R.O.

n. 425/1989) ha sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 97 della

Costituzione - questione di legittimità costituzionale dell'art. 43

della l. 20 maggio 1982, n. 270, recante "Revisione della disciplina

del reclutamento del personale docente della scuola materna,

elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici,

adozione di misure idonee ad evitare la formazione del precariato e

sistemazione del personale precario esistente", nella parte in cui

esclude dalla riassunzione e dal mantenimento in servizio fino al

conseguimento della abilitazione nonché, subordinatamente a tale

conseguimento, fino alla immissione in ruolo i docenti di educazione

fisica che hanno prestato servizio nei modi e nei tempi indicati

dalla norma, con il possesso del titolo di studio specifico,

conseguito anteriormente alla sessione estiva dell'anno accademico

1980/81;

che, ad avviso del giudice a quo, la norma in esame, riferendosi

soltanto ai supplenti di educazione fisica sprovvisti di titolo di

studio, discriminerebbe i docenti di educazione fisica diplomati, i

quali, pur trovandosi nella medesima situazione di servizio e pur

essendo dotati di titoli poziori, non hanno ricevuto alcuna garanzia

del mantenimento in servizio, potendo solo concorrere al conferimento

delle supplenze per la copertura dei posti vacanti;

che, secondo lo stesso giudice, alla detta discriminazione si

accompagnerebbe la violazione dell'art. 97 Cost., per la preferenza

accordata a docenti ancora in attesa di verificare la propria

preparazione culturale attraverso il completamento del corso di studi

ed il conseguimento del diploma;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in

giudizio chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o

infondata;

Considerato che indentica questione è stata dichiarata

manifestamente inammissibile con l'ordinanza n. 945 del 1988 in base

alla considerazione che l'estensione dei benefici previsti dall'art.

43 della legge 20 maggio 1982, n. 270 a favore di altre categorie di

insegnanti di educazione fisica che non si trovino nella particolare

situazione presa in esame da tale norma è rimessa esclusivamente

alla scelta discrezionale del legislatore;

che non sono stati addotti motivi o prospettazioni nuove tali da

indurre questa Corte a modificare il proprio orientamento;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 43 della legge 20 maggio 1982,

n. 270 (Revisione della disciplina del reclutamento del personale

docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica,

ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare

la formazione di precariato e sistemazione del personale precario

esistente), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dal

Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. III, con

l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 gennaio 1990

Il direttore della cancelleria: MINELLI