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Ordinanza 74/1990 ECLI:IT:COST:1990:74 Generato dall'IA

Ordinanza 74/1990 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 74/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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terzo, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ordinamento penitenziario),

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 74/1990 · Corte costituzionale: 354 (Ordinamento penitenziario),

Parole chiave

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condizioni della detenzione preventiva internamento esclusione sociale diritti del detenuto capacità di subire la carcerazione contributo alimentare provvisorio

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47, comma

terzo, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ordinamento penitenziario),

come modificato dalla legge 10 agosto 1986, n. 663, promosso con

ordinanza emessa il 9 giugno 1989 dal Tribunale di sorveglianza nel

procedimento di sorveglianza relativo a Carnio Renzo, iscritta al n.

426 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1989 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Venezia, con

ordinanza emessa il 9 giugno 1989, ha sollevato, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 47, terzo comma, della legge 26 luglio 1975

n. 354 (Ordinamento penitenziario) come modificato dalla legge 10

agosto 1986 n. 663, nella parte in cui esclude dal beneficio

dell'affidamento in prova al servizio sociale senza preventiva

osservazione chi non ha subito custodia cautelare;

Considerato che questa Corte con sentenza n. 569 del 1989 ha già

dichiarato costituzionalmente illegittima la norma denunziata dal

giudice a quo;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle

norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte Costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 47, terzo comma, della legge 26 luglio 1975

n. 354 (Ordinamento penitenziario), come modificato dalla legge 10

agosto 1986 n. 663, nella parte in cui esclude dal beneficio

dell'affidamento in prova al servizio sociale senza preventiva

osservazione chi non ha subito custodia cautelare, promossa in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di

sorveglianza di Venezia con ordinanza emessa il 9 giugno 1989, norma

già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 569

del 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI