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Sentenza 70/1990 ECLI:IT:COST:1990:70 Generato dall'IA

Sentenza 70/1990 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 70/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), promosso

Regesto Legislator

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art. 3 Cost; Sentenza 70/1990 · Corte costituzionale: previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), promosso

Parole chiave

Generato dall'IA
art. 3 Cost

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 3 Cost
riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo

comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti

minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di

previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), promosso

con ordinanza emessa il 19 luglio 1989 dal Pretore di Bolzano nel

procedimento civile vertente tra Berger Johanna e l'I.N.P.S.,

iscritta al n. 483 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale,

dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice

relatore Cheli;

Nel corso del procedimento civile vertente tra Berger Johanna e

l'I.N.P.S., avente ad oggetto l'integrazione al minimo della pensione

di reversibilità a carico della Gestione speciale coltivatori

diretti fruita dall'attore, già titolare di pensione diretta a

carico della Gestione speciale commercianti, il Pretore di Bolzano,

con ordinanza del 19 luglio 1989 (R.O. n. 483/1989), ha sollevato, in

riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio

1963, n. 9, nella parte in cui non consente la detta integrazione,

qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo

garantito.

Questa Corte ha, in varie occasioni, dichiarata incostituzionale

la preclusione dell'integrazione al minimo per i titolari di più

pensioni, quando per effetto del cumulo venga superato il trattamento

minimo garantito, rendendo così possibile la titolarità di più

integrazioni al minimo sino all'entrata in vigore del decreto-legge

12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge

11 novembre 1983, n. 638, che ha disciplinato ex novo la materia

(cfr. sentt. nn. 102 del 1982; 1086 e 1144 del 1988; 81, 179, 250,

373, 488, 502 del 1989).

La medesima ratio, già seguita nelle richiamate sentenze, deve

trovare applicazione, in ossequio al principio di eguaglianza, anche

nei casi che non hanno ancora formato oggetto di esame da parte di

questa Corte. È pertanto fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 1 del 1963,

nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di

reversibilità erogata dalla Gestione coltivatori diretti per chi sia

titolare anche di pensione diretta gravante sulla Gestione

commercianti.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo

comma, della legge 9 gennaio 1963 n. 1 (Elevazione dei trattamenti

minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di

previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri) nella

parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di

reversibilità erogata dalla Gestione speciale coltivatori diretti ai

titolari di pensione diretta a carico della Gestione speciale

commercianti, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo

trattamento risulti superiore al minimo anzidetto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI