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Ordinanza 7/1990 ECLI:IT:COST:1990:7 Generato dall'IA

Ordinanza 7/1990 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 7/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 7/1990 · Corte costituzionale: 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

Parole chiave

Generato dall'IA
contravvenzioni adeguamento della pena infrazione amministrativa proporzionalità della pena riduzione della pena sanzioni penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 3 della Costituzione
riferimento all'art. 3 della Costituzione;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 157, n.6, del

codice penale, promosso con ordinanza emessa il 19 maggio 1989 dal

Pretore di Brescia, Sezione distaccata di Salò, nel procedimento

penale a carico di Bortolotti Giovanni, iscritta al n. 397 del

registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 37 - 1ª serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 13 dicembre 1989 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Pretore di Brescia, dovendo giudicare di una

contravvenzione prevista dall'art. 734 del codice penale, commessa

nell'ottobre 1986, dopo aver rilevato che il primo atto interruttivo

della prescrizione risaliva al 3 febbraio 1989 e che quindi vi

sarebbe stata estinzione del reato, sollevava, con l'ordinanza in

epigrafe, questione di legittimità costituzionale dell'art. 157,

n.6, del codice penale, nella parte in cui prevede in due anni il

periodo di prescrizione per le contravvenzioni punite con la sola

ammenda anziché in cinque anni, come fa l'art. 28 della legge 24

novembre 1981, n. 689, per le violazioni amministrative, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione;

Considerato che in tal modo si chiede a questa Corte un intervento

sostitutivo in materia penale ed in senso deteriore per l'imputato,

intervento che manifestamente esorbita dai poteri del giudice della

legittimità costituzionale delle leggi;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte Costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 157, n. 6, del codice penale,

promossa dal Pretore di Brescia con l'ordinanza in epigrafe, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 gennaio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI