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Ordinanza 59/1990 ECLI:IT:COST:1990:59 Generato dall'IA

Ordinanza 59/1990 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 59/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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societaria, il giudice relatore, con ordinanza in data 25 maggio 1989

Regesto Legislator

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art. 97 della Costituzione; Ordinanza 59/1990 · Corte costituzionale: societaria, il giudice relatore, con ordinanza in data 25 maggio 1989

Parole chiave

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verifica di costituzionalità controllo della procedura tutela del processo decisionale legittimazione a contestare licenza difetto di legittimazione dell'azionista violazione delle forme sostanziali

Disposizioni normative citate

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art. 97 della Costituzione
civile, sollevata, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dal
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 738 del codice

di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 25 maggio 1989

dal Giudice relatore del Tribunale di Firenze nel procedimento di

volontaria giurisdizione promosso con ricorso del notaio Mengacci

dott.ssa Maria per la S.r.l. "M.T. Metalmeccanica Tavernelle",

iscritta al n. 476 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale,

dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un procedimento camerale, instaurato

dinanzi al Tribunale di Firenze per l'omologazione di una delibera

societaria, il giudice relatore, con ordinanza in data 25 maggio 1989

(r.o. n. 476 del 1989), ha sollevato in riferimento all'art. 97 della

Costituzione questione di legittimità costituzionale dell'art. 738

del codice di procedura civile nella parte in cui, consentendo un

controllo di "mera legittimità" delle delibere societarie,

risulterebbe del tutto inutile a garantire l'effettiva "liceità

dell'affare" e quindi il buon andamento, in senso sostanziale,

dell'amministrazione giudiziaria;

che, pertanto, ad avviso del giudice a quo, la disciplina dei

controlli sulle delibere societarie, dovrebbe essere dichiarata

illegittima da questa Corte nella parte in cui non prevede: a) il

giudice monocratico per le delibere minori; b) un breve termine a

provvedere con conseguente formazione del silenzio-assenso; c)

l'estensione del giudizio anche al merito delle delibere e la loro

immediata efficacia ex lege; d) un solo visto da parte del pubblico

ministero; e) il rigoroso rispetto dell'ordine cronologico; f)

l'omologazione delle delibere di assemblea ordinaria;

che è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato rilevando,

preliminarmente, che il giudice a quo, chiamato a riferire al

collegio, in ordine all'istanza di omologazione, da una parte,

difetterebbe di quei poteri decisori che lo legittimano a sollevare

la questione di costituzionalità, e, dall'altra, non sarebbe tenuto

ad applicare il denunciato art. 738 del codice di procedura civile

che disciplina soltanto i poteri del Presidente, gli obblighi del

cancelliere e l'ufficio del pubblico ministero;

che, peraltro, la questione risulterebbe comunque inammissibile,

coinvolgendo scelte di merito rientranti nella esclusiva

discrezionalità del legislatore.

Considerato che non sussistono nella specie poteri decisori propri

del giudice che ha sollevato la questione, suscettibili di

giustificare - secondo l'orientamento più volte espresso da questa

Corte (cfr. ordinanza n. 157 del 1989, sentenza n. 1104 del 1988,

sentenza n. 125 del 1980) - il promovimento da parte dello stesso

della questione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

la Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 738 del codice di procedura

civile, sollevata, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dal

giudice relatore del Tribunale di Firenze, con l'ordinanza indicata

in epigrafe.

Così deciso in Roma, consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31 gennaio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI