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Ordinanza 589/1990 ECLI:IT:COST:1990:589 Generato dall'IA

Ordinanza 589/1990 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 589/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 247 e 248 del

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Ordinanza 589/1990 · Corte costituzionale: 247 e 248 del

Parole chiave

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limiti procedurali rinvio del dibattimento procedura abbreviata eccezioni processuali durata ragionevole del procedimento decorrenza del termine
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 247 e 248 del

testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del

codice di procedura penale (testo approvato con il decreto

legislativo 28 luglio 1989, n. 271), promosso con ordinanza emessa il

31 ottobre 1989 dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere nel processo

penale a carico di Della Gatta Luigi ed altri, iscritta al n. 591 del

registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, con ordinanza

del 31 ottobre 1989, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24

della Costituzione, questioni di legittimità degli artt. 247 e 248

del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie

del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto

legislativo 28 luglio 1989, n. 271), nella parte in cui "a norma dei

richiamati articoli è consentita l'applicazione di alcuni riti

alternativi introdotti dal n.c.p.p. (segnatamente il giudizio

abbreviato e l'applicazione della pena su richiesta delle parti)

anche per i procedimenti in corso soggetti alla regolamentazione di

rito abrogata, soltanto nel caso in cui si versi nella fase delle

formalità di apertura del dibattimento di 1° grado";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate, in via

principale, inammissibili e, in subordine, non fondate;

Considerato che le questioni, già decise dalla Corte nel senso

della non fondatezza (per l'art. 247, v. sentenza n. 277 del 1990) e

della manifesta infondatezza (per l'art. 247, v. ordinanze nn. 361

del 1990, 421 del 1990 e 477 del 1990; per l'art. 248, v. ordinanze

nn. 320 del 1990, 413 del 1990 e 420 del 1990), sono, nella specie,

inammissibili, non risultando né dall'ordinanza di rimessione né

dal fascicolo processuale che le parti abbiano richiesto uno dei riti

semplificati previsti dai titoli I e II del libro sesto del codice di

procedura penale;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 247 e 248 del testo delle

norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di

procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28

luglio 1989, n. 271), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24

della Costituzione, dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere con

ordinanza del 31 ottobre 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.

Il Presidente e redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990.

Il cancelliere: DI PAOLA