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Ordinanza 57/1990 ECLI:IT:COST:1990:57 Generato dall'IA

Ordinanza 57/1990 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 57/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Regesto Legislator

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Ordinanza 57/1990 · Corte costituzionale: ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Parole chiave

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indennità del difensore d'ufficio prestazione all'indipendente ripetibili dell'avvocato spese di gratuito patrocinio professioni giudiziarie assicurazione di protezione giuridica
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge

19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di

magistratura), degli artt. 1 e 2 della legge 6 agosto 1984, n. 425

(Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati) e

dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1982, n. 795 (Aggiornamento delle

indennità spettanti ai giudici popolari), promosso con ordinanza

emessa il 14 luglio 1989 dal Giudice conciliatore di Genova nel

procedimento civile vertente tra la Provincia di Genova e la S.r.l.

Cooperativa Agricola Villa Fontana, iscritta al n. 457 del registro

ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento vertente tra Provincia

di Genova e S.r.l. Cooperativa Agricola Villa Fontana, il Giudice

conciliatore di Genova, con ordinanza del 14 luglio 1989, ha

sollevato, ritenendola pregiudiziale per la decisione della causa, la

questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt.

108, secondo comma, 3, primo comma, e 97, primo comma, della

Costituzione, degli artt. 1 e 2 della legge 6 agosto 1984, n. 425,

dell'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 e dell'art. 1 della

legge 25 ottobre 1982, n. 795, nella parte in cui non estendono ai

giudici conciliatori la indennità c.d. di rischio o di funzione

riconosciuta ai magistrati ordinari e successivamente estesa ai

giudici delle giurisdizioni speciali nonché ai giudici popolari;

che il giudice a quo, in particolare, denuncia il contrasto

delle norme impugnate con i parametri costituzionali invocati, in

quanto il mancato riconoscimento economico non assicurerebbe

l'indipendenza dei giudici conciliatori i quali, pur svolgendo

"un'effettiva estesa funzione giurisdizionale" che interferisce con

la personale attività lavorativa e quindi sul reddito stesso

specialmente allorché svolgano libera attività professionale,

verrebbero discriminati, senza razionale giustificazione, rispetto

alle altre categorie cui è riconosciuta detta indennità;

che, quanto alla rilevanza della questione, il giudice

rimettente ha ritenuto che essa incide sulla indipendenza del

giudicante e quindi può influire sulla decisione che il giudice è

chiamato a pronunciare, donde la sua pregiudizialità;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, eccependo la inammissibilità della questione, che concerne

norme estranee all'oggetto del giudizio a quo, e rilevandone nel

merito la infondatezza in relazione ai parametri invocati;

Considerato che la questione non è rilevante nel giudizio a quo,

poiché, come in fattispecie analoghe ha affermato questa Corte

(ordinanze nn. 594 del 1989 e 326 del 1987, sentenza n. 196 del

1982), le disposizioni denunciate non incidono sul rapporto che il

giudice rimettente è chiamato a decidere, in quanto non sono

direttamente attinenti alla titolarità della funzione

giurisdizionale né di esse deve farsi applicazione sul giudizio a

quo;

che, inoltre, l'attività di giudice conciliatore, come ammette

lo stesso giudice a quo, viene di norma esercitata in aggiunta

all'esercizio della professione, là dove la corresponsione

dell'indennità in argomento è collegata al servizio istituzionale

svolto dai magistrati, per i quali opera il principio

dell'omnicomprensività della retribuzione;

che infine l'estensione dell'indennità ai giudici popolari

trova la sua ratio nella parificazione retributiva di questi agli

altri membri del collegio, per il periodo di svolgimento delle

funzioni ed in ragione della natura di munus propria delle stesse;

che pertanto la proposta questione è manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale, sollevata, in riferimento agli artt.

108, secondo comma, 3, primo comma, e 97, primo comma, della

Costituzione, degli artt. 1 e 2 della legge 6 agosto 1984, n. 425

(Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati),

dell'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il

personale di magistratura) e dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1982,

n. 795 (Aggiornamento delle indennità spettanti ai giudici

popolari), dal Giudice conciliatore di Genova con l'ordinanza di cui

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 31 gennaio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI