Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 569/1990 ECLI:IT:COST:1990:569 Generato dall'IA

Ordinanza 569/1990 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 569/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma,

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza 569/1990 · Corte costituzionale: 1, primo comma,

Parole chiave

Generato dall'IA
tassa di bollo sulle cedole ricupero d'imposta compensazione della rendita differimento dell'imposizione tassa di compensazione priorità del credito fiscale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma,

della legge 23 marzo 1977, n. 97 (Disposizioni in materia di

riscossione dell'imposta sui redditi), promosso con ordinanza emessa

il 12 marzo 1990 dalla Commissione tributaria di primo grado di

Biella sul ricorso proposto da Cedolini Silvio, iscritta al n. 448

del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 12 marzo 1990 dalla

Commissione Tributaria di primo grado di Biella sul ricorso proposto

da Cedolini Silvio (reg. ord. n. 448/90) è stata sollevata questione

di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge

23 marzo 1977, n. 97 (Disposizioni in materia di riscossione delle

imposte sui redditi) e successive modificazioni, "nell'ipotesi in cui

non prevede che il contribuente assoggettato all'obbligo della

ritenuta d'acconto possa effettuare la compensazione tra quanto da

lui dovuto a titolo di acconto sull'imposta IRPEF e l'eventuale

credito di imposta dallo stesso soggetto vantato in conseguenza di

versamenti di importi a titolo di ritenuta di acconto, in eccedenza

rispetto all'imposta realmente dovuta per il periodo considerato", in

riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.;

che l'impossibilità di compensazione contrasterebbe anche con

la più recente legislazione tributaria che tale compensazione

consente relativamente ad altri tipi di imposta (es. IVA);

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

che ha concluso per l'inammissibilità ovvero l'infondatezza della

questione;

Considerato che un sistema di "compensazione" in previsione di una

minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione era

comunque previsto, entro presupposti e limiti determinati, dall'art.

2 legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, sistema di

recente ampliato e modificato dall'art. 4 del decreto-legge 2 marzo

1989, n. 69, conv. in legge 27 aprile 1989, n. 154;

che pertanto la questione, incentrata su norma diversa da quelle

indicate (disciplinanti la materia) e prospettata sì da cancellare

tout court l'attuale sistema, si appalesa manifestamente infondata,

anche in considerazione della non comparabilità del tertium

comparationis indicato nell'ordinanza di rimessione (IVA);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge 23 marzo 1977,

n. 97 (Disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui

redditi), in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione,

sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Biella con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990.

Il cancelliere: DI PAOLA