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Ordinanza 565/1990 ECLI:IT:COST:1990:565 Generato dall'IA

Ordinanza 565/1990 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 565/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Sondrio nel procedimento penale a carico di Rivera Luigi, iscritta al

Regesto Legislator

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Ordinanza 565/1990 · Corte costituzionale: Sondrio nel procedimento penale a carico di Rivera Luigi, iscritta al

Parole chiave

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diritti della difesa difetto di legittimazione del ministero pubblico omissione del ministero pubblico violazioni delle norme procedurali procedimento in contumacia indigenza processuale non provata
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 396 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 17 maggio 1990

dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di

Sondrio nel procedimento penale a carico di Rivera Luigi, iscritta al

n. 549 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno

1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale di Sondrio, con ordinanza del 17 maggio

1990, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 76

della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 396 del

codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che la

richiesta di incidente probatorio venga notificata anche al difensore

della persona sottoposta alle indagini;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

considerato che questa Corte, con sentenza n. 436 del 1990,

successiva alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione, ha già

dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, un'analoga

questione di legittimità avente ad oggetto, oltre all'art. 396,

anche gli artt. 393 e 395 del codice di procedura penale, sul

presupposto che, "coordinato con gli artt. 61 e 99, il richiamo

dell'art. 395 all'art. 393 viene ad assumere una più precisa

fisionomia, che, tenendo nel debito conto la funzione assegnata alla

notifica della richiesta di incidente probatorio, permette di

considerare ricompreso fra i destinatari di tale notificazione anche

il difensore della persona sottoposta alle indagini";

che l'ordinanza di rimessione non adduce argomenti nuovi o

diversi rispetto a quelli allora esaminati;

e che, quindi, la questione qui proposta deve dirsi

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 396 del codice di procedura penale,

sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 76 della

Costituzione, dal Tribunale di Sondrio con ordinanza del 17 maggio

1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.

Il Presidente e redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990.

Il cancelliere: DI PAOLA