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Ordinanza 564/1990 ECLI:IT:COST:1990:564 Generato dall'IA

Ordinanza 564/1990 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 564/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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carico di La Rocca Carmelo Francesco, iscritta al n. 526 del registro

Regesto Legislator

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Ordinanza 564/1990 · Corte costituzionale: 526 del registro

Parole chiave

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risarcimento del danno civile diritto di carattere civile risarcimento alle vittime di reati azione civile restituzione e risarcimento tutela legale
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 444, secondo

comma, e 445, primo comma, del codice di procedura penale, promossi

con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa l'11 maggio 1990 dal Giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Ancona nel processo penale a

carico di La Rocca Carmelo Francesco, iscritta al n. 526 del registro

ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1990;

2) ordinanza emessa il 20 luglio 1990 dal Pretore di Isernia -

Sezione distaccata di Venafro nel processo penale a carico di Potena

Pasqualino, iscritta al n. 540 del registro ordinanze 1990 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima

serie speciale, dell'anno 1990;

3) ordinanza emessa il 2 luglio 1990 dal Pretore di Prato nel

processo penale a carico di Pieroni Rinaldo ed altro, iscritta al n.

630 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visti l'atto di costituzione della S.I.A.E., nonché gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Ancona con ordinanza dell'11 maggio 1990, il Pretore di

Prato con ordinanza del 2 luglio 1990 e il Pretore di Isernia Sezione

distaccata di Venafro con ordinanza del 20 luglio 1990 hanno

sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 25 della

Costituzione, questione di legittimità dell'art. 445, primo comma,

del codice di procedura penale, nella parte in cui stabilisce che la

sentenza con la quale viene disposta l'applicazione della pena su

richiesta delle parti, anche quando è pronunciata dopo la chiusura

del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o

amministrativi;

e che il Pretore di Prato e il Pretore di Isernia - Sezione

distaccata di Venafro hanno anche denunciato, in riferimento agli

artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 444,

secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui

preclude al giudice, con la sentenza che applica la pena richiesta

dalle parti, di decidere sulla domanda proposta dalla parte civile;

e che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

Generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non

fondate, mentre nel giudizio promosso dal Pretore di Prato si è

costituita la Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.)

con atto di costituzione e deduzioni depositato il 30 ottobre 1990,

domandando che la Corte, previo riesame della sentenza n.443 del

1990, dichiari, in riferimento agli artt.3, 24, primo comma, e 25,

primo comma, della Costituzione, l'illegittimità sia dell'art. 444,

secondo comma, sia dell'art.445, primo comma, del codice di procedura

penale;

Considerato che le ordinanze sollevano identiche questioni e che,

quindi, i relativi giudizi vanno riuniti;

che questa Corte, con la ricordata sentenza n.443 del 1990, che

ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.444, secondo

comma, secondo periodo, del codice di procedura penale, nella parte

in cui non prevede che il giudice condanni l'imputato al pagamento

delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che

ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o

parziale, sentenza successiva a tutte e tre le ordinanze di

rimessione, ha già dichiarato inammissibile - perché irrilevante

nei giudizi penali, nei quali mai la norma censurata potrebbe trovare

applicazione - la questione di legittimità dell'art.445, primo

comma, secondo periodo, dello stesso codice, nella parte in cui

prevede che la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle

parti, anche se pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha

efficacia nei giudizi civili o amministrativi, e ha già dichiarato

non fondata la questione di legittimità dell'art. 444, secondo

comma, secondo periodo, del codice di procedura penale, sollevata, in

riferimento agli artt. 24, primo comma, 25, primo comma, e 3 della

Costituzione, nella parte in cui prevede che, in caso di applicazione

della pena su richiesta delle parti, il giudice, se vi è

costituzione di parte civile, non debba decidere sulla relativa

domanda;

e che né le ordinanze di rimessione né le deduzioni della

parte privata costituita adducono argomenti nuovi o diversi rispetto

a quelli esaminati dalla corte nella predetta pronuncia;

Visti gli artt.26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87,

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 445, primo comma, del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt.2, 3, 24 e 25

della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Ancona con ordinanza dell'11 maggio 1990, dal Pretore di

Prato con ordinanza del 2 luglio 1990 e dal Pretore di Isernia -

Sezione distaccata di Venafro con ordinanza del 20 luglio 1990;

2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 444, secondo comma, del codice

di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt.3, 24 e 25

della Costituzione, dal Pretore di Prato con ordinanza del 2 luglio

1990 e dal Pretore di Isernia - Sezione distaccata di Venafro con

ordinanza del 20 luglio 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.

Il Presidente e redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990.

Il cancelliere: DI PAOLA