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Ordinanza 56/1990 ECLI:IT:COST:1990:56 Generato dall'IA

Ordinanza 56/1990 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 56/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma,

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 56/1990 · Corte costituzionale: 1, primo comma,

Parole chiave

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sottrazione dell'iva elusione fiscale dichiarazione fiscale tardiva evasione all'obbligo di contribuzione omissione del contribuente reddito non dichiarato

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
della dichiarazione medesima, per contrasto con l'art. 3 della
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma,

della legge 7 agosto 1982, n. 516, rectius del decreto-legge 10

luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione dell'evasione in

materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare

la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito

nella legge 7 agosto 1982, n. 516 con modificazioni, promosso con

ordinanza emessa il 23 febbraio 1989 dal Tribunale di Firenze nel

procedimento penale a carico di Salvini Mario, iscritta al n. 505 del

registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 23 febbraio 1989 dal

Tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di Salvini

Mario è stata sollevata questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1, primo comma, della legge 7 agosto 1982 n. 516, rectius

del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione

dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto

e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria),

convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516 con modificazioni, nella

parte in cui equipara, sotto il profilo sanzionatorio, la omessa

presentazione della dichiarazione IVA con la ritardata presentazione

della dichiarazione medesima, per contrasto con l'art. 3 della

Costituzione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha

concluso per la inammissibilità ovvero per l'infondatezza della

questione;

Considerato che identica questione è stata più volte dichiarata

manifestamente inammissibile da questa Corte (cfr., da ultimo,

ordinanza n. 524 del 1989);

che pertanto, non ravvisandosi validi motivi o nuovi argomenti

tali da indurre questa Corte a modificare il proprio orientamento,

medesima pronuncia si impone nella fattispecie;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge 7

agosto 1982 n. 516, rectius del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429

(Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui

redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle

pendenze in materia tributaria), convertito nella legge 7 agosto

1982, n. 516 con modificazioni, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, sollevata dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 31 gennaio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI