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Ordinanza 553/1990 ECLI:IT:COST:1990:553 Generato dall'IA

Ordinanza 553/1990 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 553/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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codice penale militare di pace in riferimento all'art. 314 del codice

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 553/1990 · Corte costituzionale: 314 del codice

Parole chiave

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diritto disciplinare militare degradazione militare tassa d'esenzione dall'obbligo militare personale militare difesa e questioni militari prestazione dell'assicurazione militare

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
quest'ultimo e si è quindi violato l'art. 3 della Costituzione;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 215 del

codice penale militare di pace in riferimento all'art. 314 del codice

penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa l'8 maggio 1990 dal Tribunale militare di

Padova nel procedimento penale a carico di Cerisano Luca, iscritta al

n. 497 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno

1990;

2) ordinanza emessa il 15 maggio 1990 dal Tribunale militare di

Padova nel procedimento penale a carico di Cianciaruso Natale,

iscritta al n. 469 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale,

dell'anno 1990;

3) ordinanza emessa il 25 maggio 1990 dal Tribunale militare di

Roma nel procedimento penale a carico di De Pasquale Gaudenzio,

iscritta al n. 470 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale,

dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Tribunale militare di Roma, con ordinanza 25

maggio 1990, e il Tribunale militare di Padova, con ordinanze 8 e 15

maggio 1990, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 215 del codice penale militare di pace sotto il profilo che

- non essendo stata la modifica apportata all'art. 314 del codice

penale dalla legge 26 aprile 1990 n. 86 (Modifiche in tema di delitti

dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione) estesa

alla corrispondente e, nella sostanza, identica fattispecie

disciplinata dall'art. 314 del codice penale - si è venuta a

determinare fra pubblico ufficiale civile e pubblico ufficiale

militare un'ingiustificata disparità di trattamento in danno di

quest'ultimo e si è quindi violato l'art. 3 della Costituzione;

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 473 del 1990, ha

già dichiarato inammissibile identica questione di legittimità

costituzionale;

che pertanto la questione ora sollevata va dichiarata

manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 215 del codice penale militare

di pace, sollevata dai Tribunali militari di Roma e di Padova con le

ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI