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Sentenza 547/1990 ECLI:IT:COST:1990:547 Generato dall'IA

Sentenza 547/1990 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 547/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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secondo, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Sentenza 547/1990 · Corte costituzionale: 9 (Elevazione dei trattamenti

Parole chiave

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priorità dell'integrazione sulla rendita cumulo delle pensioni compensazione della rendita d'invalidità rendita per fratelli e sorelle rendita intera pensione alimentare d'indigenza

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dell'art.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma

secondo, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti

minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di

previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), promosso

con ordinanza emessa il 23 giugno 1990 dal Pretore di Novara nel

procedimento civile vertente tra Ferraris Vittorio e I.N.P.S.,

iscritta al n. 505 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34/Prima Serie Speciale

dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti;

1. - Nel giudizio promosso da Ferraris Vittorio, titolare di

pensione diretta erogata dalla Cassa di previdenza dipendenti Enti

locali (C.P.D.E.L.), nei confronti dell'I.N.P.S., per ottenere

l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogatagli

dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, il

Pretore di Novara, con ordinanza emessa il 23 giugno 1990, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento

all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dell'art. 1, secondo

comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui esclude

la detta integrazione, qualora, per effetto del cumulo delle

prestazioni, sia superato il trattamento minimo garantito.

Il giudice a quo, dopo aver richiamato le numerose decisioni della

Corte costituzionale che hanno dichiarato illegittima l'esclusione

dell'integrazione in riferimento ad analoghe ipotesi di cumulo,

rileva che anche nel caso in esame devono trovare applicazione le

ragioni ispiratrici del consolidato orientamento della Corte, in

quanto la residua operatività della norma censurata contrasta con il

princìpio di uguaglianza.

2. - Non si sono costituite parti private né ha spiegato

intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

1. - Il Pretore di Novara solleva, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1,

secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei

trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia

di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella

parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di

riversibilità erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti,

mezzadri e coloni per chi sia già titolare di pensione diretta

erogata dalla Cassa di previdenza dipendenti enti locali, qualora,

per effetto del cumulo delle prestazioni, sia superato il trattamento

minimo garantito.

2. - La questione è fondata.

La norma censurata è stata infatti oggetto di precedenti

declaratorie di illegittimità, che hanno colpito il divieto di

integrazione in riferimento ad ipotesi di cumulo analoghe a quella in

esame e precisamente: a) tra pensione di invalidità erogata dal

Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e

pensione diretta erogata dallo Stato (sent. n. 102 del 1982); b) tra

pensione di vecchiaia erogata dal Fondo suddetto e pensioni dirette a

carico dello Stato, dell'I.N.A.D.E.L. e della Regione Sicilia (sent.

n. 184 del 1988); c) tra pensione di riversibilità a carico del

detto Fondo e: c.1) pensione diretta di invalidità o di vecchiaia

erogata dalla medesima gestione (sentt. n. 1114 del 1988 e n. 69 del

1990); c.2) pensione diretta a carico dell'assicurazione generale

obbligatoria (sent. n. 373 del 1989); c.3) pensione di invalidità a

carico della Gestione speciale artigiani (sent. n. 488 del 1989);

c.4) pensione diretta di invalidità o di vecchiaia a carico della

Gestione speciale commercianti (sentt. nn. 69 e 70 del 1990); c.5)

pensione diretta a carico dello Stato (sent. n. 69 del 1990). Con le

decisioni ora ricordate, e con altre, aventi ad oggetto disposizioni

diverse, ma di contenuto analogo a quella che oggi si impugna, la

Corte ha inteso eliminare ogni preclusione all'integrazione al

trattamento minimo per i titolari di più pensioni allorché, per

effetto del cumulo, venga superato il trattamento minimo, così

consentendo "la titolarità di più integrazioni" fino all'entrata in

vigore del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con

modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, che ha

disciplinato ex novo la materia (cfr. sentt. n. 314 del 1985; n. 1086

del 1988; nn. 81, 179, 250, 502 e 504 del 1989; n. 182 del 1990).

La medesima ratio del consolidato indirizzo di questa Corte deve

pertanto trovare applicazione anche in riferimento alla specifica

combinazione di cumulo in esame, poiché la residua operatività

della norma impugnata contrasta manifestamente con il principio di

eguaglianza.

Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1,

secondo comma, della legge n. 9 del 1963, nella parte in cui, nei

limiti temporali sopra indicati, esclude l'integrazione al minimo

della pensione di riversibilità erogata dal Fondo speciale per i

coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri per chi sia titolare

anche di pensione diretta erogata dalla Cassa di previdenza

dipendenti enti locali (C.P.D.E.L.).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo

comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti

minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di

previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella

parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di

riversibilità erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti,

mezzadri e coloni nell'ipotesi di cumulo con pensione diretta erogata

dalla Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali

(C.P.D.E.L.).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, il 12

dicembre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI