Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 541/1990 ECLI:IT:COST:1990:541 Generato dall'IA

Ordinanza 541/1990 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 541/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 102 della Costituzione; Ordinanza 541/1990 · Corte costituzionale: 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi

Parole chiave

Generato dall'IA
tutela del processo decisionale norme di procedura procedimenti e rimedi accessori obbligazione a facoltà alternativa verifica di costituzionalità risoluzione alternativa delle controversie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 102 della Costituzione
penale, in riferimento all'art. 102 della Costituzione;
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 444 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 3 aprile 1990

dal Pretore di Reggio Emilia, Sezione distaccata di Correggio, nel

procedimento penale a carico di Pellacani Andrea ed altro, iscritta

al n. 464 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica, n. 33, prima serie speciale, dell'anno

1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 14 novembre 1990 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Pretore di Reggio Emilia, sezione distaccata di

Correggio, con ordinanza 3 aprile 1990 ha promosso questione di

legittimità costituzionale dell'art. 444 del codice di procedura

penale, in riferimento all'art. 102 della Costituzione;

che il Pretore lamenta in sostanza che la norma denunziata priva

il giudice di potere giurisdizionale;

Considerato che identica questione è stata ritenuta non fondata

con la sentenza n. 313 del 1990 e che l'ordinanza non adduce nuovi

argomenti;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 444 del codice di procedura penale promossa

dall'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 102 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI