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Sentenza 537/1990 ECLI:IT:COST:1990:537 Generato dall'IA

Sentenza 537/1990 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 537/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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della legge 29 maggio 1982, n.297 (Disciplina del trattamento di fine

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Sentenza 537/1990 · Corte costituzionale: della legge 29 maggio 1982, n.297 (Disciplina del trattamento di fine

Parole chiave

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rapporto di lavoro disdetta per rappresaglia rinuncia a pretese di salario distacco di lavoratori abbandono del posto di lavoro cessazione dell'attività lucrativa

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, nono comma,

della legge 29 maggio 1982, n.297 (Disciplina del trattamento di fine

rapporto e norme in materia pensionistica), promosso con ordinanza

emessa il 5 aprile 1990 dal Pretore di Ferrara nel procedimento

civile vertente tra Zappi Ilde Clives e l'I.N.P.S. ed altro, iscritta

al n. 416 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n.27, prima serie speciale, dell'anno

1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 14 novembre 1990 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino.

1. - Con ordinanza emessa il 5 aprile 1990 il Pretore di Ferrara,

nel procedimento civile vertente tra Zappi Ilde Clives e I.N.P.S. ed

altro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2, nono comma, della legge 29 maggio 1982 n. 297

(Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia

pensionistica) nella parte in cui non consente al lavoratore o ad

altri soggetti la sostituzione del datore di lavoro che non possa o

non voglia integrare le denunce previste dall'art. 4 primo comma, del

decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352 convertito nella legge 4 agosto

1978 n. 467, con modificazioni, con l'indicazione dei dati necessari

alla applicazione delle norme contenute nell'art. 2 legge n. 297 del

1982 nonché dei dati relativi all'accantonamento effettuato

nell'anno precedente e all'accantonamento complessivo risultante a

credito del lavoratore.

Osserva l'ordinanza che la norma impugnata prevede, ai fini della

liquidazione del trattamento di fine rapporto da parte del Fondo di

Garanzia, una dichiarazione di quest'ultimo attestante l'anzianità

di servizio del lavoratore, l'ammontare delle retribuzioni lorde

risultanti dai modelli 101 relativi ai due anni solari anteriori

all'anno di cessazione del rapporto di lavoro, la misura

dell'eventuale acconto già corrisposto e delle eventuali ritenute

erariali già operate.

Per l'ipotesi di fallimento ovvero di concordato preventivo è

ammesso che la citata dichiarazione venga rilasciata dal curatore o

dal commissario giudiziale, mentre nulla sarebbe stato previsto per

il caso in cui, come in quello in esame, il datore di lavoro si

rifiuti o, comunque, non provveda. Consegue che, nell'inerzia di

costui, il lavoratore non avrebbe la possibilità di ottenere il

pagamento di quanto dovuto dal Fondo, ancorché riuscisse egli stesso

a produrre i dati necessari per la liquidazione.

Pertanto, assume il remittente, il nono comma dell'art. 2 della

legge 297 del 1982, presenterebbe dubbi di incostituzionalità per

contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Situazioni identiche caratterizzate, cioè, dalla mancata diretta

erogazione del trattamento di fine rapporto da parte del datore di

lavoro ricevono infatti, in tal modo, un trattamento differenziato.

La mancata tutela determinerebbe anche violazione dell'art. 38,

secondo comma, della Costituzione, per il mancato rispetto delle

garanzie ivi sancite.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

osservando che la questione sollevata si prospetterebbe infondata.

La funzione surrogatoria del curatore fallimentare ovvero del

commissario deriverebbe da una naturale e continuativa attività di

sostituzione; diversa, invece, la questione di specie in cui si è

piuttosto in presenza di una mera inattività del datore di lavoro,

non rilevante ai fini di possibili interventi sostitutivi.

1.1. - La legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento

di fine rapporto e norme in materia pensionistica) detta all'art. 2,

nono comma, disposizioni volte a prescrivere quali dati, essenziali

ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto da parte

dell'apposito Fondo di garanzia, debbano essere contenuti in

un'apposita dichiarazione del datore di lavoro.

1.2. - Il giudice remittente dubita, per il caso di rifiuto o

comunque inerzia a fornire la dichiarazione, della legittimità

dell'indicata norma: in presenza del lamentato comportamento omissivo

sussisterebbe violazione degli artt. 3 e 38, secondo comma, della

Costituzione, poiché al lavoratore interessato resterebbe impedita,

in difetto della predetta dichiarazione, la corresponsione del dovuto

trattamento.

Per contro, ciò non si verificherebbe nelle ipotesi contemplate

dalla legge fallimentare. L'impossibilità di individuare, allo stato

della normazione, il soggetto cui demandare un atto (la

dichiarazione) che - per il remittente - si configurerebbe tipico e

insostituibile comporterebbe, quindi, una evidente disparità di

trattamento, mentre resterebbe, altresì, frustrata ogni ulteriore

garanzia per il lavoratore.

2.1. - Nei termini di cui in appresso la questione non è fondata.

Non sussiste, in astratto, omogeneità tra l'ipotesi di rilascio

della dichiarazione esperibile a tenore delle disposizioni della

legge fallimentare (r.d. 16 marzo 1942, n. 267, espressamente

menzionato dalla normativa in esame) e quella qui dedotta.

Nell'un caso, infatti, gli organi specificamente demandati

agiscono legalmente in virtù della loro abilitazione al compimento

di atti d'amministrazione sottratti, in presenza dello stato di

insolvenza, al datore di lavoro; nell'altro, invece, si concretizza

la mera inerzia o rifiuto al rilascio della certificazione.

2.2. - Neppure appare violato il successivo art. 38, secondo

comma, per una presunta compressione delle garanzie offerte al

lavoratore. A tal proposito, secondo il giudice a quo, la ricordata

attestazione costituirebbe "elemento tipico" del procedimento per

l'erogazione di quanto dovuto, non altrimenti sostituibile o

surrogabile: tuttavia la certificazione, lungi dal configurarsi come

documento indefettibile, appare, piuttosto, necessaria ma

limitatamente agli scopi di certezza, cui essa assolve, per la

liquidazione del credito. Tale essendone la finalità, si osserva

come alla puntuale conoscenza dei dati possa, senz'altro, sopperire

il giudice a mezzo dei poteri istruttori di cui ampiamente dispone: e

l'ordinanza dà atto, tra l'altro, della sussistenza in causa delle

notizie probatorie richieste, ancorché ritenute dal remittente

formalmente inidonee in quanto, a suo avviso, non contenute in un

unicum certificativo.

2.3. - Più generalmente, peraltro, in casi del genere,

anteriormente cioè alla verifica giudiziale sul punto, lo stesso

Istituto erogatore (I.N.P.S.) appare abilitato ad assumere diretta

cognizione dei dati occorrenti e qui descritti, mediante ogni

possibile valida procedura: la condotta della pubblica

amministrazione sembra tendenzialmente intesa infatti, oggi, al non

aggravamento dei procedimenti amministrativi, anche sulla scorta

collaborativa di chiunque interessatovi (cfr. legge 7 agosto 1990, n.

241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di

diritto di accesso ai documenti amministrativi: in particolare art.

1, n. 2; art. 18, n. 2; art. 22, n. 1).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 2, nono comma, legge 29

maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e

norme in materia pensionistica) sollevata dal Pretore di Ferrara, in

riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 novembre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 dicembre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI