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Ordinanza 533/1990 ECLI:IT:COST:1990:533 Generato dall'IA

Ordinanza 533/1990 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 533/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 della Costituzione, questione di

Regesto Legislator

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art. 2141 cod. civ; Ordinanza 533/1990 · Corte costituzionale: in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 della Costituzione, questione di

Parole chiave

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indennità compensativa prestazioni indebitamente riscosse indennità giornaliera differita mercede dell'appaltatore credito di contributi computo dei contributi

Disposizioni normative citate

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art. 2141 cod. civ
dall'art. 2141 cod. civ. si è affermato, già con la legge 4 agosto
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 37 della legge

3 maggio 1982, n. 203 ("Norme sui contratti agrari"), promosso con

ordinanza emessa l'8 gennaio 1986 dal Pretore di Montalto Marche nel

procedimento civile vertente tra Mercuri Irma e Ciaffoni Rosa,

iscritta al n. 391 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale,

dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 novembre 1990 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da Irma Mercuri

contro Rosa Ciaffoni in base a un rapporto di mezzadria intercorso

dal 1974 al 1983, per ottenere la condanna della convenuta

(concedente) al pagamento "della somma di lire 7.155.079 oltre

interessi e rivalutazione a titolo di indennità di mancato reddito

nonché differenze contabili risultanti da libretti colonici", il

Pretore di Montalto Marche, con ordinanza in data 8 gennaio 1986,

pervenuta alla Corte costituzionale il 5 giugno 1990, ha sollevato,

in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 37 della legge 3 maggio 1982,

n. 203, nella parte in cui al mezzadro, colono, compartecipante o

soccidario che non può ottenere, o comunque non richiede, la

conversione del rapporto in affitto riconosce un aumento della quota

di prodotti e utili a lui spettante pari al sei per cento della

produzione lorda vendibile;

che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

Considerato che, nella disciplina della mezzadria, in luogo della

regola di divisione a metà degli utili e dei prodotti stabilita

dall'art. 2141 cod. civ. si è affermato, già con la legge 4 agosto

1948, n. 1094, il principio che valorizza l'apporto di lavoro del

mezzadro e della sua famiglia come titolo all'assegnazione di una

quota maggiore di quella spettante al concedente;

che la determinazione del rapporto percentuale tra le due quote

appartiene alla discrezionalità del legislatore;

che l'aumento del sei per cento della quota spettante al

mezzadro, disposto dalla norma impugnata, non eccede il limite della

ragionevolezza, essendo concesso a compenso della mancata conversione

del contratto in affitto;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 37 della legge 3 maggio 1982, n. 203 ("Norme

sui contratti agrari"), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 42 e

44 della Costituzione, dal Pretore di Montalto Marche con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 novembre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI