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Ordinanza 532/1990 ECLI:IT:COST:1990:532 Generato dall'IA

Ordinanza 532/1990 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 532/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Regesto Legislator

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art. 377 C.P; Ordinanza 532/1990 · Corte costituzionale: ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Parole chiave

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procedura penale militare disobbedienza militare impunità frode per liberarsi dal servizio criminalità persistente procedimento in contumacia

Disposizioni normative citate

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art. 377 C.P
Costituzione, dell'art. 377 C.P.M.P., che, non consentendo il
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 377 del codice

penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 15 maggio

1990 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a

carico di Bartolotta Massimiliano, iscritta al n. 462 del registro

ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 14 novembre 1990 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di

Bartolotta Massimiliano, imputato del reato di diserzione aggravata

(artt. 148 n.2, 154 n. 1 e 99, C.P.M.P.), il Tribunale militare di

Padova, con ordinanza 15 maggio 1990, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 112 della

Costituzione, dell'art. 377 C.P.M.P., che, non consentendo il

procedimento contumaciale nei confronti degli imputati dei reati di

diserzione e mancanza alla chiamata, di fatto assicura agli stessi

l'impunità;

Considerato che identica questione è stata trattata da questa

Corte con la sentenza n. 469 del 1990, con la quale è stata

dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 377 C.P.M.P.;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte Costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 377 C.P.M.P., sollevata dal

Tribunale di Padova con l'ordinanza indicata in epigrafe, trattandosi

di norma già dichiarata illegittima con la sentenza di questa Corte

n. 469 del 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 novembre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI