Ordinanza 522/1990 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IANapoli e Colucci Rosa, iscritta al n. 376 del registro ordinanze 1990
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza 522/1990 · Corte costituzionale: 376 del registro ordinanze 1990
Parole chiave
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ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 del d.P.R.
30 dicembre 1972, n. 1035 (Norme per l'assegnazione e la revoca
nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), promosso con
ordinanza emessa il 4 aprile 1990 dal Tribunale di Napoli nel
procedimento civile vertente tra lo I.A.C.P. della Provincia di
Napoli e Colucci Rosa, iscritta al n. 376 del registro ordinanze 1990
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima
serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 1990 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che il Presidente dell'Istituto autonomo per le case
popolari della Provincia di Napoli aveva emesso decreto di rilascio
di un alloggio, a seguito della morte del conduttore, nei confronti
della convivente more uxorio di quest'ultimo;
che, accolta dal Pretore l'opposizione dalla stessa proposta, il
Tribunale di Napoli, adito in appello dall'Istituto, ha sollevato,
con ordinanza emessa il 4 aprile 1990, questione di legittimità
costituzionale, in relazione agli artt. 2 e 3 della Costituzione,
dell'art. 12 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, nella parte in cui
non prevede, fra i successibili nella titolarità dell'assegnazione
in locazione semplice dell'alloggio, il convivente more uxorio
dell'assegnatario in caso di morte di quest'ultimo;
che il giudice a quo argomenta sinteticamente nel senso di una
estensione all'ipotesi in esame dei princip/' affermati da questa
Corte nella sentenza n. 404 del 1988;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per
l'infondatezza della questione;
Considerato che l'impugnato art. 12 del d.P.R. 30 dicembre 1972,
n. 1035, concerne l'ipotesi di successione nella posizione
dell'aspirante assegnatario in caso di morte di questi e riguarda
perciò la fase procedimentale del concorso per l'assegnazione,
logicamente precedente l'instaurazione della locazione;
che, viceversa, il decreto di rilascio opposto nel giudizio a
quo è stato emesso in riferimento al ben diverso caso di occupazione
senza titolo ex art. 18 del d.P.R. citato;
che pertanto si controverte intorno a situazioni successive alla
conclusione del rapporto locatizio conseguente la morte del
conduttore, in cui l'alloggio è già tornato nella disponibilità
dell'Istituto;
che, d'altra parte, non è possibile alcun riferimento alla
delibera CIPE 19 novembre 1981 - che individua anche ai fini della
successione un più ampio concetto di nucleo familiare al quale deve
adeguarsi il legislatore regionale - perdurando a riguardo l'assenza
di tale disciplina nella regione Campania;
che la questione è del tutto priva di rilevanza sull'esito del
giudizio avente ad oggetto altra normativa e va quindi dichiarata
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 12 del d.P.R. 30 dicembre 1972,
n. 1035 (Norme per l'assegnazione e la revoca nonché per la
determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi
di edilizia residenziale pubblica), sollevata, in relazione agli
artt. 2 e 3 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli con
l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 15 novembre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI