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Ordinanza 522/1990 ECLI:IT:COST:1990:522 Generato dall'IA

Ordinanza 522/1990 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 522/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Napoli e Colucci Rosa, iscritta al n. 376 del registro ordinanze 1990

Regesto Legislator

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Ordinanza 522/1990 · Corte costituzionale: 376 del registro ordinanze 1990

Parole chiave

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diritto all'alloggio attribuzione dell'abitazione familiare assegnazione del luogo di soggiorno disdetta della locazione abitativa comunione familiare effettiva abitazione individuale
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 del d.P.R.

30 dicembre 1972, n. 1035 (Norme per l'assegnazione e la revoca

nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione

degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), promosso con

ordinanza emessa il 4 aprile 1990 dal Tribunale di Napoli nel

procedimento civile vertente tra lo I.A.C.P. della Provincia di

Napoli e Colucci Rosa, iscritta al n. 376 del registro ordinanze 1990

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima

serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 1990 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che il Presidente dell'Istituto autonomo per le case

popolari della Provincia di Napoli aveva emesso decreto di rilascio

di un alloggio, a seguito della morte del conduttore, nei confronti

della convivente more uxorio di quest'ultimo;

che, accolta dal Pretore l'opposizione dalla stessa proposta, il

Tribunale di Napoli, adito in appello dall'Istituto, ha sollevato,

con ordinanza emessa il 4 aprile 1990, questione di legittimità

costituzionale, in relazione agli artt. 2 e 3 della Costituzione,

dell'art. 12 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, nella parte in cui

non prevede, fra i successibili nella titolarità dell'assegnazione

in locazione semplice dell'alloggio, il convivente more uxorio

dell'assegnatario in caso di morte di quest'ultimo;

che il giudice a quo argomenta sinteticamente nel senso di una

estensione all'ipotesi in esame dei princip/' affermati da questa

Corte nella sentenza n. 404 del 1988;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per

l'infondatezza della questione;

Considerato che l'impugnato art. 12 del d.P.R. 30 dicembre 1972,

n. 1035, concerne l'ipotesi di successione nella posizione

dell'aspirante assegnatario in caso di morte di questi e riguarda

perciò la fase procedimentale del concorso per l'assegnazione,

logicamente precedente l'instaurazione della locazione;

che, viceversa, il decreto di rilascio opposto nel giudizio a

quo è stato emesso in riferimento al ben diverso caso di occupazione

senza titolo ex art. 18 del d.P.R. citato;

che pertanto si controverte intorno a situazioni successive alla

conclusione del rapporto locatizio conseguente la morte del

conduttore, in cui l'alloggio è già tornato nella disponibilità

dell'Istituto;

che, d'altra parte, non è possibile alcun riferimento alla

delibera CIPE 19 novembre 1981 - che individua anche ai fini della

successione un più ampio concetto di nucleo familiare al quale deve

adeguarsi il legislatore regionale - perdurando a riguardo l'assenza

di tale disciplina nella regione Campania;

che la questione è del tutto priva di rilevanza sull'esito del

giudizio avente ad oggetto altra normativa e va quindi dichiarata

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 12 del d.P.R. 30 dicembre 1972,

n. 1035 (Norme per l'assegnazione e la revoca nonché per la

determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi

di edilizia residenziale pubblica), sollevata, in relazione agli

artt. 2 e 3 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli con

l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 novembre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI