Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 519/1990 ECLI:IT:COST:1990:519 Generato dall'IA

Ordinanza 519/1990 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 519/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

codice di procedura penale - ha denunciato anche gli artt. 438, primo

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza 519/1990 · Corte costituzionale: 438, primo

Parole chiave

Generato dall'IA
esclusione del dibattimento pubblico diritti della difesa diritto di essere sentito diritti di accesso privilegiati margine d'apprezzamento del ministero pubblico principio di pubblicità
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 438, primo

comma, 442, secondo comma, e 452, secondo comma, del codice di

procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 3 aprile 1990 dal

Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di De Vincenzi

Claudio, iscritta al n. 450 del registro ordinanze 1990 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie

speciale, dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 1990 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ordinanza del 3 aprile

1990, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27 e 101

della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 438, primo

comma, 442, secondo comma, 452, secondo comma, del codice di

procedura penale, "nella parte in cui non prevedono la motivazione

del dissenso del p.m. al rito abbreviato e la possibilità per il

giudice di sindacare il dissenso applicando ugualmente la riduzione

di pena se lo ritiene ingiustificato";

Considerato che l'ordinanza di rimessione - sebbene pronunciata

anteriormente all'apertura di un dibattimento promosso dal pubblico

ministero con rito direttissimo ai sensi dell'art. 449, terzo comma,

del codice di procedura penale, rito in ordine al quale "il ruolo

esplicato dal consenso del pubblico ministero forma oggetto di

autonoma previsione da parte dell'art. 452, secondo comma", del

codice di procedura penale - ha denunciato anche gli artt. 438, primo

comma, e 442, secondo comma, dello stesso codice, norme non

applicabili nel giudizio a quo (v. sentenza n. 183 del 1990;

ordinanza n. 252 del 1990);

e che questa Corte, con la sentenza n. 183 del 1990 ora

ricordata ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.

452, secondo comma, del codice di procedura penale, proprio nella

parte in cui non prevede che il pubblico ministero, quando non

consente alla richiesta di trasformazione del giudizio direttissimo

in giudizio abbreviato, debba enunciare le ragioni del suo dissenso e

nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a giudizio

direttissimo concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del

pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena

contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 452, secondo comma, del codice

di procedura penale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo

con sentenza n. 183 del 1990 nella parte in cui non prevede che il

pubblico ministero, quando non consente alla richiesta di

trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato,

debba enunciare le ragioni del suo dissenso e nella parte in cui non

prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene

ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare

all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art.442, secondo

comma, dello stesso codice, questione sollevata dal Tribunale di Roma

con ordinanza del 3 aprile 1990.

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli 438, primo comma, e 442, secondo

comma, del codice di procedura penale, questione sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27 e 101 della Costituzione, dal

Tribunale di Roma con ordinanza 3 aprile 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1990.

Il Presidente e redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 novembre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI