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Ordinanza 518/1990 ECLI:IT:COST:1990:518 Generato dall'IA

Ordinanza 518/1990 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 518/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Regesto Legislator

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Ordinanza 518/1990 · Corte costituzionale: ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Parole chiave

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esclusione del dibattimento pubblico margine d'apprezzamento del ministero pubblico ammissione del pubblico ministero diritto di ottenere una decisione ricusazione del pubblico ministero diritti di accesso privilegiati
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.458 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l'11 maggio 1990

dal Tribunale di Vibo Valentia nel procedimento penale a carico di

Vallelunga Damiano ed altri, iscritta al n. 447 del registro

ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n.29, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 1990 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale di Vibo Valentia, con ordinanza emessa

il 11 maggio 1990 nel procedimento penale a carico di Damiano

Vallelunga ed altri, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 e

101, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità

dell'art. 458 del codice di procedura penale, "nella parte in cui non

prevede che il p.m., in caso di dissenso, debba enunciarne le

ragioni, e che il giudice possa, nonostante il dissenso del p.m.,

accogliere la richiesta di giudizio abbreviato";

e che il giudice a quo, "investito... del processo, per essere

stata dal G.I.P. ... dichiarata inammissibile la richiesta di

giudizio abbreviato" avanzata da due degli imputati, per non avere il

pubblico ministero "accordato il consenso", nel proporre la questione

di legittimità costituzionale, sottolinea come, per un verso,

"l'insindacabile dissenso del p.m." si ponga "come un insuperabile

ostacolo, tanto per la difesa quanto per il giudice, alla

applicabilità della diminuente prevista dall'art. 442, II comma,

c.p.p."; e come, per altro verso, "il dissenso medesimo" finisca

altresì "col porre lo stesso giudice in condizione di soggezione

rispetto ad una delle parti del processo, restando egli vincolato

nella decisione dalla posizione assunta dal p.m.";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che l'ordinanza di rimessione, nel censurare l'omessa

previsione della sindacabilità del dissenso del pubblico ministero

sulla richiesta di giudizio abbreviato formulata dall'imputato, non

indica a quale giudice - se quello per le indagini preliminari o

quello del dibattimento, ovvero entrambi - potrebbe essere attribuito

tale sindacato, né in quale momento - se all'esito del dibattimento,

ovvero anche o soltanto prima di questo - il sindacato stesso

potrebbe essere esercitato;

che la generica indicazione del giudice non consente

l'individuazione del petitum effettivamente perseguito;

che, pertanto, la questione, così come prospettata, deve dirsi

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 febbraio 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 458 del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 101, secondo comma,

della Costituzione, dal Tribunale di Vibo Valentia con ordinanza del

11 maggio 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 novembre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI