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Sentenza 514/1990 ECLI:IT:COST:1990:514 Generato dall'IA

Sentenza 514/1990 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 514/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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all'art. 3 della Costituzione. Richiamate alcune sentenze della Corte

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Sentenza 514/1990 · Corte costituzionale: all'art. 3 della Costituzione. Richiamate alcune sentenze della Corte

Parole chiave

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prestazioni per superstiti prestazioni dell'assicurazione invalidità elargizione per giubileo assicurazione vecchiaia e superstiti prestazioni assicurative correnti indennità di anzianità

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
all'art. 3 della Costituzione.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo e

secondo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in

materia previdenziale per il personale degli enti locali), promosso

con ordinanza emessa il 6 giugno 1989 dal Pretore di Milano nel

procedimento civile vertente tra Biraghi Iole e l'I.N.A.D.E.L.,

iscritta al n. 367 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale,

dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice

relatore Francesco Greco;

1. - Biraghi Iole, madre di Biraghi Chiara, iscritta

all'I.N.A.D.E.L., deceduta in attività di servizio il 14 settembre

1985, adiva il Pretore di Milano chiedendo che le fosse corrisposta

la indennità premio di servizio, in forma indiretta, ai sensi del

primo e secondo comma dell'art. 3 della legge n. 152 del 1968, che

l'Istituto le aveva negato perché priva del requisito della

nullatenenza.

Il Pretore, con ordinanza del 6 giugno 1989, pervenuta alla Corte

il 23 maggio 1990 (R.O. n. 367 del 1990), ha sollevato questione di

legittimità costituzionale della predetta disposizione in relazione

all'art. 3 della Costituzione. Richiamate alcune sentenze della Corte

costituzionale (n. 115 del 1979 e n. 110 del 1981), che avevano

esteso il diritto alla detta indennità anche ai collaterali ed ai

genitori dell'iscritto ed, in particolare, la sentenza n. 821 del

1988, che ha escluso per i collaterali la necessità della

sussistenza di condizioni limitative, tra cui la nullatenenza, ha

rilevato che esisterebbe disparità di trattamento tra due categorie

di superstiti e cioè tra i collaterali, che hanno diritto alla

indennità premio di servizio nella forma indiretta senza alcuna

condizione, e i genitori per i quali, invece, sono richieste le

condizioni di ultrasessantenni o della inabilità a proficuo lavoro

oltre alla nullatenenza e alla vivenza a carico dell'iscritto

deceduto.

2. - L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

Nessuna delle parti si è costituita nel giudizio.

1. - Il Pretore di Milano dubita della legittimità costituzionale

dell'art. 3, primo e secondo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152,

modificato per effetto della sentenza della Corte costituzionale n.

821 del 1988, nella parte in cui subordina il diritto dei genitori

superstiti di iscritto all'I.N.A.D.E.L. deceduto in attività di

servizio, a percepire la indennità premio di servizio nella forma

indiretta alle condizioni che gli stessi siano ultrasessantenni o

inabili al proficuo lavoro, ed inoltre nullatenenti e viventi a

carico dell'iscritto, in quanto risulterebbe violato l'art. 3 della

Costituzione per la disparità di trattamento che si verificherebbe

nei confronti dei collaterali dell'iscritto aventi diritto alla

predetta indennità senza alcuna condizione.

2. - La questione è inammissibile.

Nella fattispecie, essendo oggetto della controversia la

ricorrenza o meno di condizioni per la sussistenza del diritto della

madre superstite di una iscritta all'I.N.A.D.E.L., deceduta in

attività di servizio, a percepire la indennità premio di servizio

nella forma indiretta, non trova applicazione la norma censurata.

Invero, l'art. 22 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359

(Provvedimenti urgenti per la finanza locale), convertito con

modificazioni in legge 29 ottobre 1987, n. 440, i cui effetti, in

base all'art. 6 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69 (Norme in

materia previdenziale per il miglioramento delle gestioni degli enti

portuali ed altre disposizioni urgenti), decorrono dal 3 maggio 1982,

ha equiparato la disciplina dell'indennità premio di servizio a

quella della buonuscita degli impiegati statali, erogata anche ai

superstiti senza alcuna condizione. La detta disposizione trova

applicazione nella fattispecie, essendo il diritto della ricorrente

sorto in epoca posteriore all'entrata in vigore della nuova

disciplina, poiché la morte dell'iscritta all'istituto è avvenuta

il 14 settembre 1985.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la inammissibilità della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3, primo e secondo comma, della legge 8

marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il

personale degli enti locali), in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, sollevata dal Pretore di Milano con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 novembre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI