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Ordinanza 510/1990 ECLI:IT:COST:1990:510 Generato dall'IA

Ordinanza 510/1990 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 510/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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19 giugno 1990), il Tribunale amministrativo regionale della Sardegna

Regesto Legislator

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Ordinanza 510/1990 · Corte costituzionale: 19 giugno 1990), il Tribunale amministrativo regionale della Sardegna

Parole chiave

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ritiro dell'autorizzazione legislazione farmaceutica soppressione delle prestazioni assicurative esenzione dall'autorizzazione d'intesa licenziamento amministrativo cancellazione dall'albo avvocati
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge

2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico),

promosso con ordinanza emessa il 6 giugno 1989 dal Tribunale

amministrativo regionale per la Sardegna sul ricorso proposto da

Caddeo Elio Sergio e la U.S.L. n. 11 di Isili ed altri, iscritta al

n. 424 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno

1990;

Udito nella Camera di consiglio del 10 ottobre 1990 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che, con ordinanza 6 giugno 1989 (pervenuta alla Corte il

19 giugno 1990), il Tribunale amministrativo regionale della Sardegna

sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della

legge 2 aprile 1968 n. 475 per la parte in cui prevede la

declaratoria di decadenza automatica dall'autorizzazione

all'esercizio farmaceutico, in caso di condanna del farmacista che

comporti l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

che, però, nella specie risulta che il farmacista, che ebbe a

promuovere il ricorso avverso la deliberazione del Comitato di

gestione dell'U.S.L. n. 11 di Isili che ne aveva dichiarato la

decadenza, era stato condannato a mite pena per lievi infrazioni con

la concessione della sospensione condizionale;

che, nelle more del lungo indugio per la trasmissione del

fascicolo a questa Corte, è stata promulgata la legge 7 febbraio

1990 n. 19 che prevede, fra l'altro, all'art. 4 la sostituzione

dell'art. 166 codice penale;

che il nuovo articolo 166, nel prevedere l'estensione della

sospensione condizionale alle pene accessorie, stabilisce altresì

che "la condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire

in alcun caso, di per sé sola, motivo... per il diniego di

concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere

attività lavorativa";

che, in ogni caso, anche a voler sottolineare particolarmente

l'aspetto pubblicistico dell'esercizio farmaceutico e della sua

soggezione al controllo dell'autorità sanitaria, dovrebbero essere

valutate le disposizioni di cui agli artt. 9 e 10 della citata legge

che non consentono più, nemmeno per i pubblici dipendenti, la

destituzione di diritto, mentre prevedono l'eventuale promozione di

procedimento disciplinare;

che altrettanto deve dirsi per quanto si riferisce al versante

professionale del servizio farmaceutico, nell'ambito del quale

versante pure questa Corte ha in più settori affermato la negazione

di destituzioni o radiazioni di diritto;

che, pertanto, è necessario che il Tribunale amministrativo

rimettente abbia a riconsiderare la rilevanza della questione alla

luce del predetto jus superveniens;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo

regionale della Sardegna.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI