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Ordinanza 509/1990 ECLI:IT:COST:1990:509 Generato dall'IA

Ordinanza 509/1990 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 509/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen, art. 76 cod. pen, art. 80 cod.pen; Ordinanza 509/1990 · Corte costituzionale: n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle

Parole chiave

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formazione di una pena complessiva pena residua riduzione della pena sanzione sostitutiva pena con condizionale parziale commisurazione della pena minorile

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
soccorrerebbe l'utile indicazione di cui all'art. 671 cod.
art. 76 cod. pen
articoli (e in particolare del primo comma dell'art. 76 cod. pen.
art. 80 cod.pen
al successivo art. 80 cod.pen., sicché la previsione principale del
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47, primo

comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento

penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative

della libertà), così come introdotto e modificato dalla legge 10

ottobre 1986 n. 663, promosso con ordinanza emessa il 27 marzo 1990

dal Tribunale di Sorveglianza di Brescia nel procedimento di

sorveglianza nei confronti di Trimboli Rocco, iscritta al n. 400 del

registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 10 ottobre 1990 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che, con ordinanza 27 marzo 1990, il Tribunale di

Sorveglianza di Brescia sollevava questione di legittimità

costituzionale dell'art. 47, primo comma, della legge 26 luglio 1975

n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle

misure privative e limitative della libertà), così come introdotto

e modificato dalla legge 10 ottobre 1986 n. 663, con riferimento agli

artt. 3 e 27 della Costituzione;

che nell'ordinanza espone il Tribunale che la questione riguarda

un condannato con unica sentenza alla pena di anni 3 e mesi sei di

reclusione, di cui anni tre inflitti per il reato più grave di

concussione, e i residui sei mesi per la continuazione relativa a

reati di lieve entità di peculato e falso;

che di tale pena l'interessato ha già scontato in custodia

cautelare anni 1 e giorni 17, sicché la pena residua è di gran

lunga inferiore ad anni tre di reclusione;

che, a fronte della richiesta di affidamento in prova al

servizio sociale, il Tribunale ha, però, rilevato che la sentenza n.

386 del 1989 di questa Corte avrebbe bensì escluso dal computo della

"pena inflitta", ai fini dell'istituto in esame, la parte di pena

espiata, purché, però, si tratti di pene irrogate con sentenze

diverse;

che, nella specie, invece la pena unica è stata inflitta con

unica sentenza in quanto è stato applicato il disposto di cui

all'art. 81, secondo comma, codice penale, sicché il Tribunale si

domanda se, trattandosi di reato continuato, il privilegium

favorabile che lo contraddistingue non debba dispiegare i suoi

effetti anche in sede esecutiva e perciò tenersi conto soltanto

della pena da espiare ancorché inflitta con unica sentenza;

che conseguentemente, al fine di vedere risolto quest'ultimo

quesito, il Tribunale solleva la questione di legittimità

costituzionale innanzi a questa Corte;

Considerato che la questione viene sollevata in forma perplessa e,

comunque - come bene ha osservato l'Avvocatura Generale riguarderebbe

la mera interpretazione dell'art. 81, secondo comma, cod. pen. che

spetta innanzitutto al giudice di merito (cui, peraltro,

soccorrerebbe l'utile indicazione di cui all'art. 671 cod. proc.

pen.);

che, tuttavia, non può la Corte esimersi dal rilevare che, in

realtà, il problema è inesistente in quanto frutto di equivoco

giacché, se è vero che la sentenza n. 386 del 1989 di questa Corte

ha risolto una questione concernente un cumulo di pene derivanti da

più sentenze, è pur vero, però, che già nelle prime righe della

motivazione in diritto (par. 2) la sentenza faceva riferimento

all'art. 76, primo comma, cod. pen. quale fonte del "cumulo delle

pene inflitte con una o più sentenze di condanna";

che, d'altra parte, non poteva essere diversamente in quanto

l'art. 76, primo comma, codice penale, così come l'art. 73 che pure

si riferisce a pene della stessa specie, sono correlati all'art. 71

(in testa al Capo) che disciplina proprio la condanna per più reati

con unica sentenza: sicché è proprio e soltanto questa l'ipotesi

cui gli artt. 73 e 76 cod. pen. si coordinano per contemplare

l'istituto della pena unica;

che, in effetti, l'estensione del principio di cui ai detti

articoli (e in particolare del primo comma dell'art. 76 cod. pen. su

cui si svolge la citata sentenza della Corte) anche ai casi di pene

irrogate con più sentenze di condanna, dipende dal disposto di cui

al successivo art. 80 cod.pen., sicché la previsione principale del

legislatore è proprio quella concernente l'ipotesi che preoccupa il

Tribunale rimettente, e il contenuto della decisione di questa Corte

a fortiori è perciò ad essa riferibile;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Visti ed applicati gli artt. 26, secondo comma, della legge 11

marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i

giudizi davanti alla Corte Costituzionale;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 47, primo comma, della legge 26 luglio 1975

n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle

misure privative e limitative della libertà), così come introdotto

e modificato dalla legge 10 ottobre 1986 n. 663, sollevata dal

Tribunale di Sorveglianza di Brescia, con ordinanza 27 marzo 1990, in

riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI