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Ordinanza 506/1990 ECLI:IT:COST:1990:506 Generato dall'IA

Ordinanza 506/1990 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 506/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 13, terzo comma,

Regesto Legislator

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art. 2110 cod. civ; Ordinanza 506/1990 · Corte costituzionale: 13, terzo comma,

Parole chiave

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indennità di vacanze indennità giornaliere di malattia copertura della fisioterapia indennità suppletiva ferie retribuite contribuzione alle spese di cura

Disposizioni normative citate

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art. 2110 cod. civ
art. 2110 cod. civ. delle assenze per cure idrotermali, richiederebbe
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 13, terzo comma,

del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in

materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa

pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica

amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con

modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, promossi con n.

2 ordinanze emesse il 2 e il 23 marzo 1990 dal Pretore di Torino nei

procedimenti civili vertenti tra Bosco Franco e la S.I.P. e

l'I.N.P.S. e tra Albanese Rosolino e la s.c.r.l. Cooperativa Piemonte

e l'I.N.P.S., iscritte ai nn. 377 e 378 del registro ordinanze 1990 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima

serie speciale, dell'anno 1990;

Visti gli atti di costituzione dell'I.N.P.S.;

Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con le due ordinanze di identico tenore indicate in

epigrafe il Pretore di Torino ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 13, terzo comma, del decreto-legge 12

settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e

sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni

per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni

termini), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre

1983, n. 638, nella parte in cui, ai fini della retribuibilità ex

art. 2110 cod. civ. delle assenze per cure idrotermali, richiederebbe

- secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite della Corte di

cassazione - l'indifferibilità di tali cure fino al periodo feriale:

ciò che darebbe luogo a contrasto con gli artt. 3, 32, 36, 38 e 102

della Costituzione;

che l'I.N.P.S., costituitosi in entrambi i giudizi, ha chiesto

che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;

Considerato che tale questione, già sollevata dal medesimo

Pretore con altre ordinanze di tenore identico a quelle qui in esame,

è stata dichiarata non fondata, "nei sensi di cui in motivazione",

con la sentenza n. 297 del 1990 e manifestamente infondata, con

l'ordinanza n. 459 del 1990;

che alla medesima conclusione deve pervenirsi nel caso in esame,

non essendo stati addotti argomenti nuovi;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 13, terzo comma, del decreto-legge 12

settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e

sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni

per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni

termini) convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983,

n. 638, sollevata dal Pretore di Torino in riferimento agli artt. 3,

32, 36, 38 e 102 della Costituzione con ordinanze del 2 e 23 marzo

1990 (r.o. n. 377 e 378/1990).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI