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Ordinanza 501/1990 ECLI:IT:COST:1990:501 Generato dall'IA

Ordinanza 501/1990 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 501/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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ordinanze 1990 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Regesto Legislator

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art. 3 Cost, art. 3 della Costituzione; Ordinanza 501/1990 · Corte costituzionale: ordinanze 1990 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Parole chiave

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aumento della rendita di invalidità tassa d'esenzione dall'obbligo militare deducibilità dei contributi di mantenimento calcolo dell'assegno per grandi invalidi attività lucrativa all'età pensionabile indennità di anzianità

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., una identica questione di
art. 3 della Costituzione
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Bari con le
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo

comma, della legge 15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e

perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione

sociale), promossi con n. 4 ordinanze emesse il 26 febbraio 1990 dal

Pretore di Bari nei procedimenti civili vertenti tra Altini Gaetano,

Lorusso Pasquale, Laguaragnella Nicola Donato, Bellomo Domenico e

l'I.N.P.S., iscritte ai nn. 324, 325, 326 e 327 del registro

ordinanze 1990 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che nel corso di altrettanti procedimenti civili vertenti

tra titolari di pensione con decorrenza anteriore al 7 marzo 1968 e

l'I.N.P.S., il Pretore di Bari, con quattro ordinanze, tutte in data

26 febbraio 1990 (r.o. nn. 324, 325, 326 e 327 del 1990), ha

sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., una identica questione di

legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge

15 aprile 1985, n. 140, a causa della ingiustificata disparità di

trattamento che esso introduce tra gli ex-combattenti, escludendo dal

godimento della prevista maggiorazione i pensionati da data anteriore

al 7 marzo 1968; questione che, secondo il Pretore conserverebbe la

sua rilevanza nei giudizi a quibus anche a seguito del sopraggiungere

della legge 29 dicembre 1988, n. 544, la quale mantiene la

discriminazione in danno di questa categoria perché, pur

riconoscendole il beneficio, lo fa decorrere soltanto dal 1° gennaio

1989 (e non dal 1° gennaio 1985, come dispone la norma impugnata);

che nel giudizio instaurato con l'ordinanza n. 324 del 1990, è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, a mezzo

dell'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per la manifesta

infondatezza della questione, sulla base della sentenza di questa

Corte n. 101 del 1990, che ha rigettato una censura analoga;

Considerato che, data l'identità delle questioni i giudizi

debbono essere riuniti;

che censure in tutto analoghe alle precedenti sono state

dichiarate infondate con sentenza n. 101 del 1990, e manifestamente

infondate con ordinanza n. 414 del 1990;

che pertanto le questioni, non essendo prospettati argomenti

nuovi, debbono ritenersi manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 15 aprile

1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti

pensionistici e aumento della pensione sociale), sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Bari con le

ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI