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Ordinanza 495/1990 ECLI:IT:COST:1990:495 Generato dall'IA

Ordinanza 495/1990 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 495/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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227 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

Regesto Legislator

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art. 612 c.p, art. 700 c.p; Ordinanza 495/1990 · Corte costituzionale: 227 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

Parole chiave

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anticipo delle spese spese di gratuito patrocinio spese di esecuzione indennità di patrocinio preventivo obbligo di prestazione anticipata

Disposizioni normative citate

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art. 612 c.p
legge sul gratuito patrocinio), in relazione all'art. 612 del codice
art. 700 c.p
fini della proposizione di ricorso ex art. 700 c.p.c., per sentir
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 del

regio-decreto 30 dicembre 1923, n. 3282 (Approvazione del testo di

legge sul gratuito patrocinio), in relazione all'art. 612 del codice

di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 27 luglio 1989

dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra De Carlo

Vittoria e il Condominio di Via Bergamo, 11 - Torino, iscritta al n.

227 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 20, prima serie speciale dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che il Pretore di Torino, adito con ricorso ex art. 612

c.p.c. da De Carlo Vittoria, già ammessa al gratuito patrocinio ai

fini della proposizione di ricorso ex art. 700 c.p.c., per sentir

determinare le modalità di esecuzione degli obblighi di fare imposti

con il provvedimento d'urgenza, ha sollevato, con ordinanza emessa il

27 luglio 1989, questione di legittimità costituzionale, in

riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, terzo comma, della

Costituzione, dell'art. 11 del r.d. 30 dicembre 1923 n. 3282

(Approvazione del testo di legge sul gratuito patrocinio) nella parte

in cui non prevede l'anticipazione da parte dell'Erario dello Stato,

in luogo del creditore procedente ammesso al gratuito patrocinio,

delle spese inerenti al compimento delle opere a cui devono

provvedere le persone designate dal giudice dell'esecuzione ai sensi

dell'art. 612 c.p.c.;

che ad avviso del giudice a quo la norma si pone così in

contrasto: a) con l'art. 24, terzo comma, della Costituzione, in

quanto impedisce la realizzazione in sede esecutiva della tutela

giurisdizionale satisfattiva di una pretesa volta a conseguire un

facere o un non facere; b) con l'art. 3, primo comma, della

Costituzione, in quanto la mancata previsione dell'anticipazione a

carico dell'Erario riguarda soltanto il procedimento esecutivo di cui

agli artt. 612 ss. c.p.c., e non anche le ulteriori forme di

esecuzione forzata;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha

concluso per l'infondatezza della questione;

Considerato che, nelle more, è sopravvenuta la legge 30 luglio

1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i

non abbienti), relativa ai giudizi penali e a quelli civili

concernenti il risarcimento del danno e le restituzioni derivanti da

reato;

che appare opportuno rimettere gli atti al giudice a quo,

perché esamini, anche in relazione al disposto degli artt. 1,

secondo comma, e 4, primo comma, lett. c), della legge n. 217 del

1990, se, e in qual senso, la questione sia tuttora rilevante;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Torino.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI