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Ordinanza 486/1990 ECLI:IT:COST:1990:486 Generato dall'IA

Ordinanza 486/1990 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 486/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento

Regesto Legislator

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art. 24 della Costituzione; Ordinanza 486/1990 · Corte costituzionale: 865 (Programmi e coordinamento

Parole chiave

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indennità d'espropriazione rinuncia all'espropriazione accesso al fondo espropriazione temporanea estensione dell'espropriazione restrizione della proprietà senza risarcimento

Disposizioni normative citate

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art. 24 della Costituzione
in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dalla Corte d'appello
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo

comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento

dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per

pubblica utilità, modifiche ed integrazioni alle l. 17 agosto 1942,

n. 1150, l. 18 aprile 1962, n. 167, l. 29 settembre 1964, n. 847, ed

autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore

dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), come

modificato dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per

la edificabilità dei suoli), promosso con ordinanza emessa il 6

aprile 1990 dalla Corte d'Appello di Trieste nel procedimento civile

vertente tra Giuseppe Kraner ed altri e il Comune di Tarvisio,

iscritta al n. 380 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale,

dell'anno 1990.

Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore.

Ritenuto che la Corte d'appello di Trieste, con ordinanza in data

6 aprile 1990, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 19, primo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come

modificato dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sotto il

profilo che, precludendo agl'interessati, pur dopo l'espropriazione,

in mancanza della determinazione, comunicazione e pubblicazione

dell'indennità di stima, la possibilità di adire la Corte d'appello

per ottenere la giusta indennità, viola l'art. 24 della

Costituzione;

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 67 del 1990, ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione

impugnata, nella parte in cui, pur dopo l'avvenuta espropriazione,

non consente agli aventi diritto di agire in giudizio per la

determinazione dell'indennità, finché manchi la relazione di stima;

che, successivamente, questione analoga è stata dichiarata

manifestamente inammissibile con ordinanza n. 235 del 1990;

che, pertanto, anche la questione ora sollevata, va dichiarata

manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 19, primo comma, della legge 22

ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia

residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica

utilità, modifiche ed integrazioni alle l. 17 agosto 1942, n. 1150,

l. 18 aprile 1962, n. 167, l. 29 settembre 1964, n. 847, ed

autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore

dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), come

modificato dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per

la edificabilità dei suoli), già dichiarato illegittimo, con la

sentenza n. 67 del 1990, nella parte in cui, pur dopo l'avvenuta

espropriazione, non consente agli aventi diritto di agire in giudizio

per la determinazione dell'indennità, finché manchi la relazione di

stima prevista dagli artt. 15 e 16 della legge, questione sollevata,

in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dalla Corte d'appello

di Trieste, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI