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Ordinanza 485/1990 ECLI:IT:COST:1990:485 Generato dall'IA

Ordinanza 485/1990 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 485/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.25, prima serie speciale,

Regesto Legislator

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Ordinanza 485/1990 · Corte costituzionale: nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.25, prima serie speciale,

Parole chiave

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amnistia fiscale costituzionalità procedura tributaria censure di diritto costituzionale franchigie fiscali disposizioni speciali per il Lussemburgo
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.14 del

decreto-legge 2 marzo 1989, n.69 (Disposizioni urgenti in materia di

imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto

delle imposte sui redditi, determinazione forfettaria del reddito e

dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da

parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di

irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli

imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di

aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative), convertito

con legge 27 aprile 1989, n.154, promosso con ordinanza emessa il 2

aprile 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Verbania nel procedimento penale a carico di Taglioni

Luigi, iscritta al n.387 del registro ordinanze 1990 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.25, prima serie speciale,

dell'anno 1990.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 2 aprile 1990 il giudice per

le indagini preliminari presso il Tribunale di Verbania nel

procedimento penale a carico di Taglioni Luigi ha sollevato questione

incidentale di legittimità costituzionale dell'art.14 del

decreto-legge 2 marzo 1989, n.69 (Disposizioni urgenti in materia di

imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto

delle imposte sui redditi, determinazione forfettaria del reddito e

dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da

parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di

irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli

imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di

aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative) convertito

nella legge 27 aprile 1989, n.154, in quanto prevede un'amnistia

decisa dal legislatore al di fuori della procedura di cui all'art.79

della Costituzione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha

concluso per l'infondatezza della questione.

Considerato che la sollevata questione di legittimità

costituzionale va dichiarata manifestamente infondata essendo

prospettata sotto argomenti, profili e parametri già presi in

considerazione da questa Corte con l'ordinanza n.257 del 1990, ove

infatti si è affermato che "la norma, consentendo al contribuente la

scelta di effettuare o meno una dichiarazione idonea alla

regolarizzazione, non è riconducibile agli ambiti propri

dell'amnistia (cfr. sentenza n.369 del 1988)".

Visti gli artt.26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art.14 del decreto-legge 2 marzo 1989, n.69

(Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone

fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi,

determinazione forfettaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per

la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate

categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di

minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle

elusioni, nonché in materia di aliquote IVA e di tasse sulle

concessioni governative) convertito nella legge 27 aprile 1989,

n.154, con modificazioni, in riferimento all'art.79 della

Costituzione, sollevata dal giudice per le indagini preliminari

presso il Tribunale di Verbania con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI