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Ordinanza 484/1990 ECLI:IT:COST:1990:484 Generato dall'IA

Ordinanza 484/1990 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 484/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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prevede che i contributi sociali di malattia dovuti dai commercianti,

Regesto Legislator

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Ordinanza 484/1990 · Corte costituzionale: prevede che i contributi sociali di malattia dovuti dai commercianti,

Parole chiave

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obbligo contributivo attività sottoposta a contribuzione tassa sul foglio di malattia procedura straordinaria di fissazione dei contributi contribuzione alle spese cassa malati obbligatoria
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 8

luglio 1980, n.538 (Adeguamento dei contributi sociali di malattia

dovuti dagli artigiani, dagli esercenti delle attività commerciali,

dai coltivatori diretti e dai liberi professionisti), promosso con

ordinanza emessa il 30 marzo 1990 dal Pretore di Oristano nel

procedimento civile vertente tra Pala Maria Ausilia e l'INPS,

iscritta al n.362 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale,

dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 30 marzo 1990 il Pretore di

Oristano nel procedimento civile vertente tra Pala Maria Ausilia e

I.N.P.S. (reg. ord. n. 362/90) ha sollevato questione incidentale di

legittimità costituzionale dell'art.1 d.P.R. 8 luglio 1980, n.538

(Adeguamento dei contributi sociali di malattia dovuti dagli

artigiani, dagli esercenti delle attività commerciali, dai

coltivatori diretti e dai liberi professionisti), nella parte in cui

prevede che i contributi sociali di malattia dovuti dai commercianti,

artigiani e coltivatori diretti siano determinati in misura fissa,

senza possibilità di prova contraria sul reddito effettivo, in

riferimento agli artt. 3, 35 e 53 della Costituzione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha

concluso per l'inammissibilità ovvero l'infondatezza della

questione;

Considerato che, come già rilevato da questa Corte con la

sentenza n.167 del 1986, nel provvedimento oggetto di impugnazione

"non si rinviene alcuna connotazione di legge delegata", sfuggendo

pertanto il d.P.R. impugnato al sindacato in questa sede;

che la sollevata questione di legittimità costituzionale va

quindi dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 8 luglio 1980, n.

538 (Adeguamento dei contributi sociali di malattia dovuti dagli

artigiani, dagli esercenti delle attività commerciali, dai

coltivatori diretti e dai liberi professionisti), in riferimento agli

artt.3, 35 e 53 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Oristano

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI