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Ordinanza 483/1990 ECLI:IT:COST:1990:483 Generato dall'IA

Ordinanza 483/1990 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 483/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, nel testo sostituito dalla

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione, art. 27 della Costituzione, art. 97 della Costituzione; Ordinanza 483/1990 · Corte costituzionale: 697, nel testo sostituito dalla

Parole chiave

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autorizzazione d'esercizio violazione degli oneri dell'autorizzazione regolamentazione commerciale ostacoli allo sviluppo sfratto da locali commerciali approvazione dei piani

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, poiché crea una
art. 27 della Costituzione
della responsabilità, che l'art. 27 della Costituzione stabilisce
art. 97 della Costituzione
dell'amministrazione, fissato dall'art. 97 della Costituzione, in
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma

secondo, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697 (Disposizioni in

materia di imposta sul valore aggiunto, di regime fiscale delle

manifestazioni sportive e cinematografiche e di riordinamento della

distribuzione commerciale, nel testo sostituito dalla legge di

conversione 29 novembre 1982, n. 887, promosso con ordinanza emessa

il 30 novembre 1989 dal T.A.R. del Friuli-Venezia Giulia sul ricorso

proposto da Diana Roberto contro il comune di Sacile ed altra,

iscritta al n. 369 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale

dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che nel ricorso promosso da Diana Roberto nei confronti

del comune di Sacile, avverso il diniego di rilascio di

autorizzazione ad attivare un esercizio commerciale, il T.A.R. del

Friuli-Venezia Giulia, con ordinanza emessa il 30 novembre 1989, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento

agli artt. 3, 27 e 97 della Costituzione, dell'art. 8, secondo comma,

del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, nel testo sostituito dalla

legge di conversione 29 novembre 1982, n. 887, il quale dispone la

sospensione del rilascio di autorizzazioni all'apertura di nuovi

esercizi commerciali per i comuni di oltre 5000 abitanti sprovvisti

del piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita di cui

alla legge 11 giugno 1971, n. 426, ed alla cui stregua è stato

adottato il provvedimento di diniego oggetto di impugnativa;

che, ad avviso del giudice a quo, la questione appare non

manifestamente infondata, in quanto la disposizione censurata: a) si

pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, poiché crea una

ingiustificata disparità di trattamento fra i cittadini dei comuni

con oltre 5000 abitanti che si sono dotati del piano di commercio e

quelli dei rimanenti comuni con meno di 5000 abitanti che ciò non

hanno fatto; b) fa ricadere sul cittadino incolpevole le conseguenze

dell'inerzia delle amministrazioni comunali nell'adottare il piano di

commercio, così confliggendo con il principio della personalità

della responsabilità, che l'art. 27 della Costituzione stabilisce

espressamente per la responsabilità penale, e che l'art. 3 della

legge 24 novembre 1981, n. 689 estende alla responsabilità

amministrativa; c) contrasta con il princìpio di buon andamento

dell'amministrazione, fissato dall'art. 97 della Costituzione, in

quanto fa ricadere su altri le conseguenze della sua inosservanza;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha contestato la

fondatezza della questione;

Considerato, quanto alla dedotta violazione dell'art. 3 della

Costituzione, che la previsione di una disciplina differenziata, in

relazione all'avvenuta adozione o no del piano per lo sviluppo e

l'adeguamento della rete commerciale non è ingiustificata, né se

riferita alla diversa consistenza demografica dei Comuni (con più o

meno di 5000 abitanti), attesa, per questa parte, la ragionevolezza

di una distinzione fondata su realtà socio-economiche diverse, né

se riferita alla mancata adozione del piano da parte di Comuni con

eguale consistenza demografica (con 5000 o più abitanti), attesa,

per questa seconda parte, la ragionevolezza di una distinzione fra

situazioni nelle quali una pianificazione è garanzia di ordine e di

non arbitrarietà nel rilascio delle autorizzazioni, e situazioni

nelle quali mancherebbe la detta garanzia;

che non pertinente è il richiamo all'art. 27, primo comma,

della Costituzione, poiché il giudizio a quo concerneva

esclusivamente la legittimità o meno del diniego di autorizzazione,

sicché una responsabilità del ricorrente - da collegare ad una

eventuale attivazione dell'esercizio nonostante la carenza di

autorizzazione - è da ritenere meramente ipotetica; senza dire che,

comunque, tale eventuale illecita attivazione sarebbe pur sempre

riferibile ad una condotta personale del soggetto sfornito di

autorizzazione;

che nessun contrasto è infine ravvisabile con l'art. 97 della

Costituzione, poiché, al contrario, la disposizione impugnata appare

finalizzata proprio ad assicurare il buon andamento

dell'amministrazione, condizionando il rilascio di nuove

autorizzazioni alla preventiva adozione di un piano, predisposto,

come già osservato, al fine di assicurare ordine e di evitare

arbitri nel rilascio stesso;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 27 e 97 della

Costituzione, dell'art. 8, secondo comma, del decreto-legge 1°

ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, nella legge 29

novembre 1982, n. 887, sollevata con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI