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Ordinanza 481/1990 ECLI:IT:COST:1990:481 Generato dall'IA

Ordinanza 481/1990 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 481/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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trasferimento del potere giurisdizionale alle parti; priva il giudice

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 444 c.p; Ordinanza 481/1990 · Corte costituzionale: trasferimento del potere giurisdizionale alle parti; priva il giudice

Parole chiave

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costituzionalità delle leggi reati contro la volontà popolare vizio di procedura esercizio del diritto di voto diritti procedurali sentenze sulla validità di un atto

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
dell'art. 444 cod. proc. pen., in riferimento agli artt.
art. 444 c.p
legittimità costituzionale dell'art. 444 c.p.p., sollevate dal
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 444 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 21 febbraio

1990 dal Pretore di Vasto, nel procedimento penale a carico di Di

Martino Filomena, iscritta al n. 351 del registro ordinanze 1990 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima

serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del consiglio dei

ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Pretore di Vasto, con ordinanza emessa il 21

febbraio 1990, ha promosso questione di legittimità costituzionale

dell'art. 444 cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 13, 24, 25,

101, 102 e 111 della Costituzione;

che il Pretore lamenta che la norma denunziata consente una

comminatoria di pena senza giudizio di colpevolezza; opera un

trasferimento del potere giurisdizionale alle parti; priva il giudice

del potere di irrogare una pena adeguata; limita l'esperibilità

dell'azione civile nel processo penale;

Considerato che per quanto si riferisce alla valutazione

concernente l'adeguatezza della pena richiesta dalle parti, la Corte

ha già dichiarato, con sentenza 26 giugno 1990, n. 313

l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 444 cod.

proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice possa

valutare la congruità della pena di cui le parti hanno richiesto

l'applicazione;

che per quanto riguarda l'esperibilità dell'azione civile nel

processo penale questa Corte, con sentenza 443 del 1990, ha già

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 444, secondo

comma, secondo periodo, del codice di procedura penale, nella parte

in cui non prevede che il giudice condanni l'imputato al pagamento

delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che

ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o

parziale;

che, per quanto si riferisce alle altre questioni sollevate

dall'ordinanza, le stesse sentenze ne hanno dichiarato

l'infondatezza, né l'ordinanza ha prospettato ragioni o profili

nuovi;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte Costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 444 c.p.p., sollevate dal

Pretore di Vasto con l'ordinanza in epigrafe, perché è già stata

dichiarata, con sentenza 26 giugno 1990, n. 313, l'illegittimità

costituzionale dell'art. 444, secondo comma, del codice di procedura

penale 1988, nella parte in cui non prevede che il giudice possa

valutare la congruità della pena di cui le parti hanno richiesto

l'applicazione e perché, con sentenza n. 443 del 1990, è stata già

dichiarata l'illegittimità costituzionale dello stesso articolo

nella parte in cui non prevede che il giudice condanni l'imputato al

pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo

che ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o

parziale;

Dichiara la manifesta infondatezza di tutte le altre questioni di

legittimità costituzionale del medesimo articolo, sollevate dalla

stessa ordinanza in riferimento agli artt. 13, 24, 25, 101, 102 e 111

della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI