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Ordinanza 476/1990 ECLI:IT:COST:1990:476 Generato dall'IA

Ordinanza 476/1990 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 476/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 438, 439, 440

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 476/1990 · Corte costituzionale: 438, 439, 440

Parole chiave

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ammissione del pubblico ministero margine d'apprezzamento del ministero pubblico permesso di promuovere un procedimento penale ricusazione del pubblico ministero esclusione del dibattimento pubblico attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
1990, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 438, 439, 440

e 442 del codice di procedura penale, promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 16 febbraio 1990 dal Tribunale di Patti

nel procedimento penale a carico di Foraci Antonino, iscritta al n.

372 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1990;

2) ordinanza emessa il 27 aprile 1990 dal Tribunale di Massa nel

procedimento penale a carico di Del Bergiolo Aldo, iscritta al n. 425

del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale di Patti, con ordinanza del 16 febbraio

1990, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

questione di legittimità degli artt. 438, 439 e 440 del codice di

procedura penale, "nelle parti in cui non prevedono che il P.M. in

caso di dissenso deve enunciare le ragioni e nelle parti in cui non

prevede che il giudice possa ritenere ingiustificato il dissenso e

possa, quindi, applicare la diminuzione di pena prevista per

l'ipotesi di consenso del P.M.";

e che un'analoga questione ha sollevato il Tribunale di Massa

con ordinanza del 27 aprile 1990, denunciando, in riferimento agli

artt. 3, 24, primo e secondo comma, 101, secondo comma, e 111 della

Costituzione, il combinato disposto degli artt. 438 e 442 del codice

di procedura penale, "nella parte in cui attribuisce efficacia

vincolante al mancato consenso del P.M. e non prevede alcun controllo

del giudice su tale potere vincolante";

che nel giudizio promosso dal Tribunale di Patti è intervenuto

il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura Generale dello Stato, riportandosi "integralmente"

all'atto di intervento depositato con riguardo "ad identica

questione" sollevata dal Pretore di Rieti con ordinanza del 4 gennaio

1990 (R.O. 145 del 1990);

Considerato che i giudizi riguardano un'identica questione e

vanno, quindi, riuniti;

che le ordinanze di rimessione sono state pronunciate

anteriormente all'apertura di dibattimenti promossi dal pubblico

ministero con rito direttissimo ai sensi dell'art. 449, terzo comma,

del codice di procedura penale, rito in ordine al quale "il ruolo

esplicato dal consenso del pubblico ministero forma oggetto di

autonoma previsione da parte dell'art. 452, secondo comma" dello

stesso codice, donde l'impossibilità per gli artt. 438, 439, 440 e

442 di esso di ricevere diretta applicazione nei giudizi a quibus (v.

sentenza n. 183 del 1990; ordinanze nn. 252, 300 e 386 del 1990);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 438, 439, 440 e 442 del

codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e

24, primo e secondo comma, 101, secondo comma, e 111 della

Costituzione, dal Tribunale di Patti con ordinanza del 16 febbraio

1990 e dal Tribunale di Massa con ordinanza

del 27 aprile 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990.

Il Presidente e redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI