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Ordinanza 475/1990 ECLI:IT:COST:1990:475 Generato dall'IA

Ordinanza 475/1990 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 475/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 438, 439, 440

Regesto Legislator

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Ordinanza 475/1990 · Corte costituzionale: 438, 439, 440

Parole chiave

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diritto di ottenere una decisione rinvio del dibattimento rinuncia al dibattimento orale ritiro della domanda di revisione ricusazione del pubblico ministero facoltà di astenersi dal testimoniare
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 438, 439, 440

e 442 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

il 29 marzo 1990 dal Pretore di Patti - Sezione distaccata di Naso

nel procedimento penale a carico di Foraci Antonino, iscritta al n.

353 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Procuratore della Repubblica presso la Pretura

circondariale di Patti faceva notificare nei confronti di Foraci

Antonino decreto di citazione a giudizio, contenente l'avviso

previsto dall'art. 555, primo comma, lettera e, del codice di

procedura penale;

che, non essendosi avuta nei quindici giorni da tale

notificazione né richiesta di giudizio abbreviato né richiesta di

"patteggiamento", gli atti venivano trasmessi al Pretore di Patti -

Sezione distaccata di Naso, il quale all'udienza dibattimentale

disponeva il rinvio del processo e la rinnovazione della citazione;

e che, alla successiva udienza, l'imputato formulava, prima

dell'apertura del dibattimento, richiesta di giudizio abbreviato, cui

il pubblico ministero si opponeva;

che, con ordinanza del 29 marzo 1990, il Pretore di Patti -

Sezione distaccata di Naso, ha sollevato, in riferimento agli artt.

3, 24, 102 e 111 della Costituzione, questione di legittimità degli

artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale, "in quanto

le norme censurate non dettano i criteri in base ai quali il p.m.

debba esprimere consenso o dissenso all'ammissione del rito

abbreviato e precludono al giudice ogni valutazione sulla fondatezza

di tale rifiuto";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, riportandosi "integralmente" all'atto di intervento depositato

in relazione ad "identica questione" sollevata dal Pretore di Rieti

con ordinanza del 4 gennaio 1990 (R.O.145 del 1990);

Considerato che, non avendo l'imputato formulato entro quindici

giorni dalla notificazione del decreto di citazione richiesta di

giudizio abbreviato, resterebbe comunque preclusa la possibilità di

presentare la richiesta durante la fase degli atti preliminari al

dibattimento (v. artt. 555, primo comma, lettera e, 557 e 560, primo

comma);

che, pertanto, le norme denunciate non potrebbero ricevere

applicazione nel processo a quo, con conseguente manifesta

inammissibilità della questione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 438, 439, 440 e 442 del

codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3,

24, 102 e 111 della Costituzione, dal Pretore di Patti - Sezione

distaccata di Naso, con ordinanza del 29 marzo 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990.

Il Presidente e redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI