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Ordinanza 465/1990 ECLI:IT:COST:1990:465 Generato dall'IA

Ordinanza 465/1990 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 465/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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secondaria e artistica dello Stato), promosso con ordinanza emessa il

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 465/1990 · Corte costituzionale: secondaria e artistica dello Stato), promosso con ordinanza emessa il

Parole chiave

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congedo per servizio militare congedo per attività giovanili extrascolastiche congedo per formazione sospensione della rendita d'invalidità calcolo delle annualità statuto dei funzionari

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
dello Stato) - sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, terzo

comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477 (Delega al Governo per

l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo,

ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare,

secondaria e artistica dello Stato), promosso con ordinanza emessa il

12 febbraio 1990 dal T.A.R. per l'Emilia-Romagna, sezione di Parma,

sul ricorso proposto da Ferraro Rosalia contro il Provveditorato agli

Studi di Parma, iscritta al n. 320 del registro ordinanze 1990 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima

serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il T.A.R. dell'Emilia-Romagna, sezione di Parma, con

ordinanza del 12 febbraio 1990, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale - in riferimento all'art. 3 della

Costituzione - dell'art. 15, terzo comma, della legge 30 luglio 1973,

n. 477, nella parte in cui limita il beneficio del trattenimento in

servizio oltre il 65° anno di età, al fine di conseguire il

trattamento minimo di pensione, al personale della scuola in servizio

al 1° ottobre 1974;

che, ad avviso del giudice remittente, la norma impugnata viola

il principio di eguaglianza, in quanto l'aver posto la data del 1°

ottobre 1974 come termine di discriminazione ai fini del godimento di

detto beneficio non trova giustificazione in sostanziali esigenze

dell'ordinamento scolastico o dello stato giuridico degli insegnanti

e del personale non docente della scuola, anche perché la norma

stessa si ispira al principio costituzionale di prevedere ed

assicurare al lavoratore invalido o anziano mezzi adeguati alle sue

esigenze di vita;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, concludendo per l'infondatezza della questione;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 444 del 1990, ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata

"nella parte in cui non consente al personale assunto dopo il 1°

ottobre 1974, che al compimento del 65° anno di età non abbia

raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della

pensione, di rimanere in servizio su richiesta fino al conseguimento

di tale anzianità minima (e comunque non oltre il 70° anno di

età)";

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 15, terzo comma, della legge 30

luglio 1973, n. 477 (Delega al Governo per l'emanazione di norme

sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e

non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica

dello Stato) - sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione

dal TAR dell'Emilia-Romagna, sezione di Parma, con l'ordinanza in

epigrafe -, norma già dichiarata illegittima con sentenza n. 444 del

1990, "nella parte in cui non consente al personale assunto dopo il

1° ottobre 1974, che al compimento del 65° anno di età non abbia

raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della

pensione, di rimanere in servizio su richiesta fino al conseguimento

di tale anzianità minima (e comunque non oltre il 70° anno di

età)".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI