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Ordinanza 464/1990 ECLI:IT:COST:1990:464 Generato dall'IA

Ordinanza 464/1990 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 464/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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giudicata in contumacia con l'assistenza di un difensore di fiducia -

Regesto Legislator

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Ordinanza 464/1990 · Corte costituzionale: giudicata in contumacia con l'assistenza di un difensore di fiducia -

Parole chiave

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difetto di legittimazione del ministero pubblico motivazione inadeguata delle censure costituzionali legittimazione a contestare licenza diritto a un difensore oltraggio alla corte procedimento in contumacia
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 192, ultimo

comma, del codice di procedura penale del 1930, come sostituito

dall'art. 2 delle legge 23 gennaio 1989, n. 22 (Nuova disciplina

della contumacia), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 23 gennaio 1990 dalla Corte d'appello di

Caltanissetta nel procedimento penale a carico di Di Gesù Nicolò,

iscritta al n. 427 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale,

dell'anno 1990;

2) ordinanza emessa il 19 marzo 1990 dalla Corte d'appello di

Caltanissetta nel procedimento penale a carico di Scuderi Giuseppa,

iscritta al n. 428 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale,

dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che la Corte d'appello di Caltanissetta, con due

ordinanze di identico contenuto, la prima emessa il 23 gennaio, nel

processo penale a carico di Nicolò Di Gesù - giudicato in

contumacia con l'assistenza di un difensore d'ufficio - e la seconda

emessa il 19 marzo 1990 nel processo a carico di Giuseppa Scuderi -

giudicata in contumacia con l'assistenza di un difensore di fiducia -

ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,

questione di legittimità dell'art. 192, ultimo comma, del codice di

procedura penale del 1930, come sostituito dall'art. 2 della legge 23

gennaio 1989, n. 22, nella parte in cui non consente al difensore di

imputato contumace di impugnare la sentenza contumaciale, se non sia

munito di specifico mandato;

Considerato che i giudizi riguardano questioni analoghe e vanno,

quindi, riuniti;

che questa Corte, con sentenza n. 315 del 1990 ha già

dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 192, ultimo comma, del codice di procedura penale del 1930,

quale sostituito ad opera dell'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n.

22, nella parte in cui esclude che il difensore di imputato

irreperibile possa impugnare la sentenza contumaciale quando non sia

munito di specifico mandato;

che la ratio decidendi alla base di tale pronuncia non può non

valere, a maggior ragione, per l'ipotesi in cui l'imputato contumace

non sia irreperibile e, quindi, di norma, nelle condizioni di

conferire al suo difensore, d'ufficio o di fiducia, lo specifico

mandato richiesto dalla norma denunciata (v. ordinanze n. 375 del

1990, n. 376 del 1990 e n. 440 del 1990);

e che le ordinanze di rimessione non adducono argomenti diversi

da quelli allora esaminati;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 192, ultimo comma, del codice di procedura

penale del 1930, come sostituito dall'art. 2 della legge 23 gennaio

1989, n. 22 (Nuova disciplina della contumacia), sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte

d'appello di Caltanissetta con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il Redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI