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Ordinanza 462/1990 ECLI:IT:COST:1990:462 Generato dall'IA

Ordinanza 462/1990 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 462/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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beneficiano di meccanismi di adeguamento automatico della pensione al

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 462/1990 · Corte costituzionale: beneficiano di meccanismi di adeguamento automatico della pensione al

Parole chiave

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pensione alimentare d'indigenza copertura della fisioterapia regime di copertura copertura dell'assicurazione invalidità compensazione della rendita d'invalidità assegno per grandi invalidi

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
833", sollevata, in riferimento all'art. 3 della
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 41, lettera F,

terzo comma, del d.P.R. 8 giugno 1987, n. 289, che ha reso esecutivo

l'"Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti

con i medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 48 della legge

23 dicembre 1978, n. 833", promosso con ordinanza emessa il 16

febbraio 1990 dal Pretore di Grosseto nel procedimento civile

vertente tra Amerighi Amelio e la U.S.L. n. 28 Area Grossetana,

iscritta al n. 343 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale,

dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il Pretore di Grosseto ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 41, lett. F), terzo comma

dell'"Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei

rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 48

della legge 23 dicembre 1978, n. 833", reso esecutivo con d.P.R. 8

giugno 1987, n. 289, nella parte in cui, in violazione del principio

di eguaglianza, esclude la corresponsione delle quote di carovita in

favore dei pensionati che fruiscono dell'indennità integrativa

speciale (quali i pensionati del pubblico impiego), consentendola

invece per quei pensionati (quali i pensionati INPS) che pur

beneficiano di meccanismi di adeguamento automatico della pensione al

costo della vita, diversi dalla predetta indennità, ma aventi la

stessa funzione;

che è intervenuto nel presente giudizio il Presidente del

Consiglio dei ministri per eccepire la inammissibilità della

questione;

Considerato che la questione sollevata è manifestamente

inammissibile, in quanto verte su una norma contenuta in un atto non

avente forza di legge e non assoggettabile quindi al sindacato

costituzionale di questa Corte (ordd. nn.782, 551 e 255 del 1988);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

la Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 41, lett. F), terzo comma, del

d.P.R. 8 giugno 1987, n. 289, che ha reso esecutivo l'"Accordo

collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i

medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 48 della legge 23

dicembre 1978, n. 833", sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal Pretore di Grosseto, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI