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Ordinanza 46/1990 ECLI:IT:COST:1990:46 Generato dall'IA

Ordinanza 46/1990 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 46/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 5

Regesto Legislator

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Ordinanza 46/1990 · Corte costituzionale: 7 della legge 5

Parole chiave

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convalida del sequestro legittimità della carcerazione preventiva diritto di essere arrestato misura di contenzione diritti del detenuto autorizzazione o approvazione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 5

agosto 1988, n. 330 (Nuova disciplina dei provvedimenti restrittivi

della libertà personale nel processo penale), promosso con ordinanza

emessa il 31 ottobre 1988 dal Giudice Istruttore del Tribunale di

Cagliari nel procedimento penale a carico di Macciò Corrado,

iscritta al n. 391 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale,

dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1989 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Giudice istruttore del Tribunale di Cagliari, con

ordinanza del 31 ottobre 1988, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 13, secondo e terzo comma, 102, primo comma, e 112 della

Costituzione, questione di legittimità dell'art.7 della legge 5

agosto 1988, n. 330, "nella parte in cui prevede che il giudice

istruttore confermi la convalida dell'arresto";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, richiamando le deduzioni contenute in altro atto di intervento

spiegato sulla "stessa questione sollevata dallo stesso giudice con

ordinanza 19 settembre 1988 (R.O. 713/88)";

Considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione,

è entrato in vigore il nuovo codice di procedura penale approvato

con d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447;

che l'art. 250, secondo comma, del testo delle norme di

attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura

penale, approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,

così dispone nella sua prima parte: "I provvedimenti sulla libertà

personale disposti anteriormente alla data di entrata in vigore del

codice sono revocati se non ricorrono i presupposti indicati nel

comma 1";

e che, quindi, spetta al giudice a quo verificare se, alla

stregua della normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia

tuttora rilevante.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Giudice istruttore del

Tribunale di Cagliari.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 31 gennaio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI