Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 449/1990 ECLI:IT:COST:1990:449 Generato dall'IA

Ordinanza 449/1990 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 449/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

riferimento all'art. 27, secondo comma, della Costituzione, questione

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza 449/1990 · Corte costituzionale: riferimento all'art. 27, secondo comma, della Costituzione, questione

Parole chiave

Generato dall'IA
principio di celerità decreto penale di accusa procedura abbreviata decisione esecutiva diritto di ottenere una decisione impugnabilità di decisioni incidentali
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 443, quarto

comma, 599 e 127, ottavo comma, del codice di procedura penale,

promosso con l'ordinanza emessa il 6 febbraio 1990 dalla Corte

d'Appello di Napoli nel procedimento penale a carico di De Luca

Luigi, iscritta al n. 246 del registro ordinanze 1990 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie

speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che la Corte di appello di Napoli ha sollevato, in

riferimento all'art. 27, secondo comma, della Costituzione, questione

di legittimità costituzionale degli artt. 443, quarto comma, 599 e

127, ottavo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui

prevedono che all'esito del giudizio abbreviato di appello, con il

rito della camera di consiglio, il provvedimento decisorio finale

rivesta la forma di un'ordinanza immediatamente esecutiva, nonostante

ricorso per cassazione, salvo contrario decreto del giudice;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha

concluso per l'infondatezza della questione;

Considerato che la Corte remittente fonda le proprie censure sul

convincimento che la decisione in camera di consiglio adottata dal

giudice di appello a norma dell'art. 599 del codice di procedura

penale, quando il gravame è stato interposto avverso una sentenza

pronunciata a seguito di giudizio abbreviato (art. 443, quarto

comma), debba assumere la forma dell'ordinanza immediatamente

esecutiva nonostante ricorso per cassazione, a meno che il giudice

che l'ha emessa disponga diversamente con decreto motivato (art. 127,

ottavo comma);

che tale convincimento è palesemente errato in quanto la regola

generale posta dall'art. 605, primo comma impone che la decisione in

camera di consiglio prevista dall'art. 599 sia assunta con sentenza:

"fuori dai casi previsti dall'art. 604, il giudice di appello

pronuncia sentenza";

che, del resto, nelle stesso senso si è già pronunciata la

Corte di Cassazione (sez. prima, 9 gennaio 1990, Patané);

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti alla

Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 443, quarto comma, 599 e 127, ottavo

comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento

all'art. 27, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello

di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in Cancelleria il 12 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI