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Ordinanza 441/1990 ECLI:IT:COST:1990:441 Generato dall'IA

Ordinanza 441/1990 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 441/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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7°, della legge 3 gennaio 1981, n. 6 ("Norme in materia di previdenza

Regesto Legislator

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Ordinanza 441/1990 · Corte costituzionale: 6 ("Norme in materia di previdenza

Parole chiave

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mantenimento della previdenza suddivisione della previdenza professionale rendita d'invalidità della previdenza professionale attività lucrativa all'età pensionabile disposizioni sulla pensione accredito di vecchiaia
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5° e

7°, della legge 3 gennaio 1981, n. 6 ("Norme in materia di previdenza

per gli ingegneri e gli architetti") promosso con ordinanza emessa il

2 febbraio 1990 dal Pretore di Cagliari nel procedimento civile

vertente tra Nurchi Carlo e la Cassa Nazionale di Previdenza e

Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti, iscritta al n. 354 del

registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso dall'ing. Carlo

Nurchi contro la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli

ingegneri e gli architetti, il Pretore di Cagliari con ordinanza del

2 febbraio 1990, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 38

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2, quinto comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6, il quale

prevede la riduzione di un terzo della pensione di vecchiaia quando

il titolare conservi l'iscrizione all'albo professionale, nonché

dell'art. 2, settimo comma, della stessa legge "nella parte in cui

dispone che il supplemento della pensione spettante a coloro che dopo

la maturazione del diritto a pensione continuano per almeno cinque

anni l'esercizio della professione è pari, per ognuno di tali anni,

alla metà delle percentuali di cui al primo e al quinto comma,

riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle

dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo del

pensionamento, anziché alle percentuali intere";

Considerato che la questione è già stata decisa da questa Corte

con la sentenza 2 marzo 1990, n. 99, che ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale della prima norma in toto e della

seconda in parte qua;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2, quinto e settimo comma,

della legge 3 gennaio 1981, n. 6 ("Norme in materia di previdenza per

gli ingegneri e gli architetti") - già dichiarati costituzionalmente

illegittimi dalla sentenza n. 99 del 1990 -, sollevata, in

riferimento agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, dal pretore di

Cagliari con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI